Con un provvedimento del 21 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate proroga al 4 aprile 2024 il termine per l’invio delle comunicazioni di opzione per cessione del credito o sconto in fattura dei bonus edilizi.
L’occasione è utile per ricordare quali sono gli interventi eseguiti nel 2023 per i quali è necessario rispettare il termine del 4 aprile, oltre che gli interventi per i quali è ancora possibile ottenere lo sconto in fattura o cedere il credito nel 2024.
1. Il termine di invio della comunicazione di opzione nel 2024.
In linea di principio, l’invio all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la prima cessione del credito deve essere effettuato:
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate;
o, nel caso di cessione di rate residue di detrazioni già in parte utilizzate in dichiarazione dei redditi, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Quindi, ad esempio, la comunicazione da inviare nel 2024 riguarda le rate residue a partire da quella riferita al 2023.
Per consentire ai contribuenti ed agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni di opzione, un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2024 proroga il termine di invio al 4 aprile 2024.
Per la precisione, si tratta delle comunicazioni di opzione per cessione del credito o sconto in fattura relative:
alle spese sostenute nel 2023;
oppure alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 o 2022.
2. Interventi che hanno ancora accesso allo sconto in fattura o alla cessione del credito.
In linea generale, l’art. 121 del DL. n. 34/2020 ammette lo sconto in fattura o la cessione del credito, oltre che per il superbonus, per i seguenti bonus edilizi:
recupero del patrimonio edilizio;
efficienza energetica;
adozione di misure antisismiche;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Tuttavia, a partire dal 17 febbraio 2023, il DL. n. 11/2023, ha limitato fortemente la possibilità di accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito.
Per effetto di tale decreto, gli interventi con detrazione superbonus, agevolabili fino al 31 dicembre 2025, possono ancora accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura a condizione che, in data antecedente al 17 febbraio 2023:
nel caso di interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA asseverata;
per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S);
per gli interventi che implicano la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Nel rispetto di questi requisiti, quindi, le spese sostenute per un intervento superbonus agevolato al 90 o al 110% nel 2023 o al 70 o al 65% negli anni 2024 e 2025 possono ancora fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.
L’opzione per la cessione del credito o per sconto in fattura resta in ogni caso aperta per gli interventi con detrazione superbonus 110% eseguiti su immobili colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009. Tale detrazione spetta fino al 31 dicembre 2025.
In merito agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus, quali, ad esempio, il bonus per recupero edilizio, l’ecobonus o il sismabonus, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 è ancora possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, pur se occorre comunque conto delle limitazioni introdotte a partire dal 17 febbraio 2023.
Deve quindi trattarsi di interventi per i quali, prima del 17 febbraio 2023:
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessaria;
nel caso non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), occorre che:
siano già iniziati i lavori,
o, nel caso i lavori non siano ancora stati iniziati, entro il 16 febbraio compreso siano stati versati acconti o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. In assenza di acconti o di stipula di un accordo vincolante, la data antecedente di inizio lavori o della stipula di un accordo deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ex art. 47 del DPR. n. 445/2000;
nel caso di acquisto di posti auto pertinenziali, o di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione o ristrutturazione che hanno eseguito lavori di restauro o ristrutturazione su interi edifici o interventi antisismici con demolizione e ricostruzione di interi edifici, deve risultare presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori.
Un’annotazione a parte merita il bonus per eliminazione delle barriere architettoniche, per il quale una forte limitazione alla possibilità di accedere a sconto in fattura o cessione del credito, prima prevista senza condizioni fino al 31 dicembre 2025, è arrivata dal DL. n. 212/2023.
In particolare, a decorrere dal 31 dicembre 2023, per questo bonus la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è ristretta a:
condomini, per interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che:
la persona fisica sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
tale unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato con le particolari regole previste introdotte lo scorso anno per l’accesso alla detrazione superbonus 90% su singole unità abitative. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della Legge n. 104/92.
Per tale tipo di interventi, è anche prevista una disposizione transitoria secondo cui è ancora possibile optare per cessione del credito/sconto in fattura per le spese sostenute a fronte di interventi per i quali, prima del 30 dicembre 2023:
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
per gli interventi per i quali non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante fra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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