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Bonus barriere architettoniche – Novità 2024.


Il DL. n. 212/2023 introduce notevoli restrizioni al bonus anti-barriere architettoniche 75%, poiché limita la tipologia di interventi agevolabili ed elimina la possibilità di ottenere lo sconto in fattura o di cedere il credito. La possibilità di detrarre le spese non cambia ed è ammessa fino al 2025. Diventa anche obbligatorio ottenere un’attestazione da parte di tecnici abilitati.


  1. Interventi agevolabili.


In primo luogo, il nuovo decreto restringe l’agevolazione ai soli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che abbiano ad oggetto esclusivamente:

  • scale;

  • rampe;

  • ascensori;

  • servoscala;

  • piattaforme elevatrici.


Sono quindi eliminate dall’agevolazione le spese che finora erano ammesse per altri ulteriori interventi, quali la sostituzione di infissi, il rifacimento dei servizi igienici, dei pavimenti, oltre che quelli di automazione degli impianti.


Dal punto di vista operativo, il nuovo decreto prevede che:

  • il rispetto dei requisiti di detraibilità deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata da parte di tecnici abilitati;

  • il pagamento delle spese deve avvenire con le stesse modalità previste per il pagamento delle spese di recupero edilizio e risparmio energetico di cui all’art. 16-bis del DPR. n. 917/86, quindi con le modalità del “bonifico parlante” già storicamente previste per tali agevolazioni.


Tali novità si applicano alle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023.


  1. Stop a cessione del credito o sconto in fattura.


A differenza di quanto previsto in generale per tutti i bonus edilizi, per i quali lo sconto in fattura o la cessione del credito sono ormai preclusi a decorrere dal 17 febbraio 2023 per effetto del DL. n. 11/2023, per il bonus eliminazione barriere architettoniche era stata conservata la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura fino alla scadenza del 2025.


Ora il DL. n. 212/2023 lascia ferma la possibilità di agevolare in forma di detrazione le spese sostenute fino al 2025, ma dispone che la possibilità di cessione del credito o di sconto in fattura riguardi unicamente le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.


Questa nuova limitazione non colpisce le opzioni per sconto in fattura o cessione del credito riguardanti:

  1. i condomini, per interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

  2. le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;

  • tale unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato con le particolari regole previste dal comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del n. 34/2020, introdotte lo scorso anno con riguardo alla possibilità di ottenere la detrazione superbonus 90% su singole unità abitative. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della Legge n. 104/92.


Viene anche prevista una disposizione transitoria in base alla quale le nuove restrizioni non si applicano alle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura per spese sostenute a fronte di interventi per i quali, prima del 30 dicembre 2023 (data in vigore del DL. n. 212/2023):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

  • per gli interventi per i quali non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante fra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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