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Regime forfettario – Valutazioni in vista del nuovo anno. 

Aggiornamento: 23 ott

Circolare 63|2025

Reggio Emilia, 06/10/2025


Con l’approssimarsi del nuovo anno, giunge il momento per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi di valutare se restare o meno nel regime forfetario o se accedervi nell’anno nuovo.

 

Le condizioni da rispettare per accedere al regime agevolato o restarvi nel 2026 sono numerose, la prima delle quali è quella di non aver incassato più di 85.000 euro nel 2025.

 

Di seguito riassumiamo le condizioni di accesso e di permanenza nel regime, oltre che le cause che lo escludono, evidenziando alcuni fondamentali spunti di riflessione.

 

1.   Condizioni di accesso e di permanenza.

 

Possono accedere al regime forfetario o rimanervi coloro che, nell’anno precedente:

1)    hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro. In caso di periodo di imposta inferiore a 365 giorni, tale limite deve essere ragguagliato ad anno. Chi accede al regime agevolato iniziando una nuova attività senza averne esercitata un’altra nell’anno precedente deve far riferimento ai ricavi/compensi presunti che stima di incassare nell’anno di inizio;

2)    hanno sostenuto spese per personale dipendente e per lavoro accessorio di importo complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.

 

La verifica in ordine al superamento o meno del limite di 85.000 euro va eseguita con riguardo all’anno precedente, in caso di accesso al forfetario, o all’anno in corso, allo scopo di verificare se è possibile restare o meno nel regime anche nell’anno successivo.

 

Nel caso in cui si valuti se accedere al forfetario nel 2026, la verifica sul superamento o meno del limite deve essere eseguita sulla base del regime contabile applicato nel 2025, pertanto, ad esempio, coloro che nel 2025 hanno adottato la contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti sulla base del criterio di competenza, mentre chi ha adottato il regime dei minimi deve adottare il criterio di cassa.

 

Per coloro che invece hanno adottato il regime forfetario nel 2025, la verifica in ordine al superamento o meno del limite di 85.000 euro dei ricavi o compensi conseguiti per valutare se è possibile restare nel regime forfetario anche nel 2026 va eseguita sulla base del principio di cassa.

 

Pertanto, concorrono al calcolo del limite le somme incassate nel 2025, indipendentemente dal fatto che eventualmente le relative fatture siano state emesse nell’anno precedente.

 

L’adesione al regime forfetario è naturale in ogni periodo d’imposta in cui si possiedono i requisiti e vi si permane fino al periodo d’imposta in cui si verifica il superamento dei limiti. In questo caso, la fuoriuscita dal regime avviene a decorrere dal periodo d’imposta successivo.

 

2.      Cause di esclusione.

 

Non possono avvalersi del regime forfetario coloro che:

a)     si avvalgono, anche marginalmente, di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito;

b)    non sono residenti in Italia, salvo che risiedano in un paese UE o SEE e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c)     in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;

d)    contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo, possiedono partecipazioni in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari. Oppure controllano (direttamente o indirettamente) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali a loro volta esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte da parte dei soggetti forfetari;

d-bis) esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Fa eccezione il caso di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’attività professionale;

d-ter) nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro. Non occorre verificare il superamento di tale soglia se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente a quello di adesione al regime forfetario.

 

Con riguardo a tale ultimo requisito, va sottolineato che la Legge di bilancio per il 2025 ha aumentato il limite a 35.000 euro per l’anno 2025. Tale limite deve intendersi riferito ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2024, ai fini dell’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2025.

 

Se le norme attualmente vigenti non verranno modificate, il limite di reddito di lavoro dipendente percepito nel 2025 da non superare ai fini dell’accesso al o della permanenza nel regime forfetario nel 2026 tornerà ad essere pari a 30.000 euro.

 

3.      Quando verificare le cause di esclusione.

 

In generale, l’assenza di queste cause di esclusione va verificata prima di accedere al regime forfetario ed anche durante il periodo di applicazione di tale regime.

 

Nel caso in cui la causa ostativa sopraggiunga durante un periodo d’imposta di applicazione del regime forfetario e non sia eliminata entro tale periodo, il contribuente fuoriesce dal regime a decorrere dall’anno successivo.

 

A tali principi fa eccezione la causa ostativa di cui alla lettera d-ter), in quanto il superamento del limite di retribuzione di 30.000 euro deve essere verificato con riferimento all’anno precedente a quello in cui il soggetto desidera accedere al forfait o permanervi.

 

4.      Analisi delle cause di esclusione.

 

Ciascuna causa di esclusione deve essere attentamente approfondita, anche perché nella realtà possono presentarsi le casistiche più svariate.

 

Ad esempio, a proposito dell’impossibilità di accedere al regime forfetario nel caso in cui si possiedano partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, sia in caso di inizio di una nuova attività che nel caso di attività già in corso, è possibile applicare il regime forfetario solo a condizione che queste partecipazioni siano cedute.

 

Se la cessione avviene entro la fine del periodo di imposta, diviene possibile applicare il regime forfetario a decorrere dal periodo d’imposta successivo.

 

Inoltre, il possesso di una partecipazione in una società semplice, agricola o immobiliare non preclude l’accesso al regime forfetario, perché produce redditi fondiari e non redditi di partecipazione.

 

5.      Fuoriuscita dal regime in corso d’anno.

 

In deroga al principio generale secondo cui la fuoriuscita dal regime forfetario si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono stati superati i limiti di accesso o permanenza o si è verificata una causa di esclusione, dal 2023 vige una causa di esclusione immediata ed automatica dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi ed i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.

 

In questo caso:

-      ai fini reddituali, per il periodo in cui i ricavi o i compensi superano tale limite, il reddito viene determinato con modalità ordinarie e occorre applicare le normali aliquote dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali;

-      ai fini IVA, l’imposta è dovuta a partire dalle operazioni che implicano il superamento del limite ed è fatto salvo il comportamento tenuto con riguardo alle operazioni già effettuate.

 

Il forfetario che nel 2025 incassa più di 100.000 euro di ricavi o compensi fuoriesce immediatamente dal regime forfetario.

 

E quindi nel 2025 e nel 2026 il suo reddito va determinato e tassato con criteri ordinari. Ma se nel 2026 i suoi incassi scendono al di sotto di 85.000 euro, a partire dal 2027 può rientrare nel regime forfetario.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


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