IMU – Saldo IMU 2025 entro il 16 dicembre.
- lo Staff
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Reggio Emilia, 1/12/2025
Circolare 80|2025
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Entro il prossimo 16 dicembre 2025 deve essere versato il saldo IMU. Proponiamo di seguito un breve riepilogo delle modalità di calcolo e di versamento dell’imposta.
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1.  I soggetti tenuti al versamento.
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Oltre al proprietario, sono tenuti al versamento tutti coloro che siano titolari di un diritto reale di:
·        usufrutto (mentre il nudo proprietario è escluso dall’imposta);
·        uso;
·        abitazione;
·        enfiteusi;
·        superficie.
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Nel caso di contratti di leasing, il soggetto obbligato al pagamento è il locatario.
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Ove più soggetti siano proprietari o titolari di un diritto reale, ciascuno di essi è tenuto al pagamento dell’imposta in proporzione alla sua quota. Poiché i comodatari non possiedono un diritto reale, non sono tenuti al versamento, ma vi restano tenuti i proprietari o i titolari di un altro diritto reale.
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2.  Gli immobili assoggettati all’imposta.
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In generale, la prima rata dell’IMU deve essere versata in caso di possesso di:
·       abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ville, castelli e simili); le abitazioni principali di categorie diverse da queste non sono soggette ad IMU;
·       abitazioni diverse da quella principale, quindi ad esempio case di vacanza e case concesse in locazione;
·        fabbricati non abitativi, quali gli immobili di categoria catastale D;
·        terreni agricoli;
·        aree edificabili.
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3.     La base imponibile.
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Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore su cui calcolare l’imposta è dato dall’ammontare della rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
·       160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, cioè in generale per le abitazioni (con esclusione della categoria catastale A/10, uffici) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
·        140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
·        80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
·       65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, cioè sui fabbricati produttivi, ad eccezione della categoria catastale D/5;
·        55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
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Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità , alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
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Per i terreni agricoli (coltivati e non) la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135. Fanno eccezione i terreni agricoli considerati esenti.
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4.  Le aliquote.
Le aliquote da applicare sono quelle risultanti dal prospetto delle aliquote deliberate da ciascun comune in cui si trovano gli immobili.
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5.  Il calcolo.
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Per ciascun anno, l’IMU è calcolata moltiplicando la base imponibile per l’aliquota in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso. Il mese in cui si è avuto il possesso per più della metà dei giorni che lo compongono viene calcolato per intero.
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6.  La scadenza e le modalità di pagamento.
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Il pagamento del saldo 2025 deve essere effettuato entro il prossimo 16 dicembre, tramite modello F24 o bollettino postale.
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A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
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SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
