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Contributi per nuove imprese under 35 entro il 31 dicembre 2025.

Reggio Emilia, 15/12/2025

circolare 84|2025

 

Per i giovani disoccupati di età fino a 35 anni che avviano un’impresa entro il 31 dicembre 2025 è possibile ottenere un contributo economico pari a 500 euro mensili.

Le istruzioni operative per l’accesso a tale incentivo sono contenute nella circolare INPS n. 148 del 28 novembre 2025.


1.   A chi è destinata l’agevolazione.

In base all’art. 21 del DL. n. 60/2024, possono accedere all’incentivo coloro che abbiano avviato un’attività di impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 in particolari settori e che, all’inizio dell’attività, possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:

-      età anagrafica inferiore a 35 anni;

-      stato di disoccupazione.

 

Sono considerati “disoccupati”:

-      coloro che sono privi di impiego e dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego;

-      i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR.

 

In caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo mensile può essere riconosciuto a uno solo dei soci che sia in possesso dei requisiti di accesso legati all’età anagrafica ed allo stato di disoccupazione.

2.   Attività ammesse al contributo.

 

Sono agevolate le nuove attività imprenditoriali operanti nell’ambito di settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

 

Il DM 3 aprile 2025 ha identificato i settori in cui devono essere avviate le attività agevolate, facendo riferimento ai codici ATECO in vigore fino al 31 dicembre 2024.

 

Considerando che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, nell’allegato n. 1 alla circolare INPS n. 148 del 28 novembre 2025 sono elencati i codici ATECO all’agevolazione aggiornati alla nuova classificazione. Qui sono disponibili la circolare e gli allegati.

 

3.   L’incentivo.

L’agevolazione consiste in un contributo economico di importo pari a 500 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

 

Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi in cui l’attività imprenditoriale viene svolta.

 

4.   Modalità e termini di richiesta del contributo.

 

Per accedere al contributo, occorre inviare in via telematica una apposita domanda che deve contenere:

-      i dati identificativi dell’impresa;

-      il requisito di appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo;

-      i dati anagrafici e lo stato di disoccupazione del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’INPS sul proprio sito internet, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” tramite SPID, CIE, CNS e selezionando “Incentivo Decreto Coesione”.

L’erogazione del contributo è subordinata alla regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale.

 

La domanda deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale.

Ai fini della decorrenza di tale termine di 30 giorni, per “avvio dell’attività” deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese.

Nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale preceda il 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare n. 148, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da tale data.

5.   Aspetti fiscali.

 

Per espressa previsione dell’art. 21, comma 4, del DL. n. 60/2024, il contributo non concorre alla formazione del reddito e quindi è esonerato da tassazione.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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