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La tassazione dei proventi di natura finanziaria | parte 1: i Dividendi




Questa circolare è dedicata al trattamento dei dividendi, cioè dei proventi che derivano dal possesso di partecipazioni in società di capitali e di strumenti finanziari equivalenti.

I dividendi rientrano, in generale, nella più ampia categoria dei redditi di capitale.

Si considerano “dividendi” gli utili distribuiti ai propri soci (o ai titolari di altro diritto al dividendo) da società di capitali, come Srl, Srls, Sapa e Spa. Se gli utili distribuiti provenissero da società di persone non avrebbero natura di dividendi, e sarebbero pertanto soggetti a un diverso sistema di tassazione. Quindi queste ultime fattispecie non saranno oggetto di questa trattazione

Si considerano invece alla stregua di dividendi anche eventuali utili distribuiti (sempre e solo da società di capitali) in caso di recesso o esclusione di un socio e quelli corrisposti ai soci in sede di liquidazione della società.

Il momento impositivo, cioè il momento in cui i dividendi devono essere rilevati in capo al percettore, è il momento in cui questi vengono acquisiti dai soci, siano essi persone fisiche, imprenditori individuali, società di persone o società di capitali ed enti equipararti; si applica, cioè, il cosiddetto “principio di cassa”. Da ciò discende che per il percettore i dividendi costituiranno reddito con riferimento all’anno in cui il socio avrà effettivamente percepito il dividendo. Per il socio quindi, qualsiasi sia la sua natura soggettiva, non ha alcuna rilevanza la data della delibera d’assemblea societaria che ne ha deciso la distribuzione, né la data a far tempo dalla quale la stessa delibera li avrà messi in pagamento, rilevando solo la data dell’effettivo accredito a favore del socio/percettore.

Veniamo ora ad esaminare i diversi meccanismi di tassazione, che, come vedremo, variano fondamentalmente a seconda della natura e dallo status del percettore.

Attualmente (ed è così dal 2018) ai dividendi erogati da parte di società italiane (quotate e non) a favore di soggetti fiscalmente residenti in Italia (persone fisiche o giuridiche che siano) la regola di base è unica: si applica una imposta sostitutiva del 26%, indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate. A seconda che il percettore sia una persona fisica o una persona giuridica che opera in regime d’impresa, può però cambiare la base imponibile a cui applicare l’aliquota dell’imposta.

Vediamo in primo luogo, per inquadrare correttamente la questione, che differenza c’è fra “partecipazioni qualificate” e “partecipazioni NON qualificate”.

Sono considerate qualificate:

- In caso di titoli negoziati in borsa o in altri mercati regolamentati: quanto le partecipazioni possedute rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o, alternativamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;

- In caso di altre partecipazioni o altri strumenti finanziari NON rappresentati da titoli, NON negoziate in mercati regolamentati (come è ad esempio il caso di quote di SRL): quando le partecipazioni possedute rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% o, alternativamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%, indipendentemente dai diritti di voto.

Sono considerate non qualificate tutti gli altri strumenti partecipativi al di sotto delle soglie che abbiamo descritto poc’anzi.

Ad oggi (e dal 2018), in verità, la differenza fra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate è del tutto irrilevante. Tuttavia la distinzione si rende qui necessaria con riferimento ai dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, fino a tutto il 31 dicembre 2022 (cioè con riguardo redditi da dichiarare nella dichiarazione da inviare nel 2023). Fino al 31 dicembre 2022 infatti vigeva un regime transitorio che prevedeva un trattamento differenziato nel caso in cui gli utili distribuiti e incassati fossero:

- derivanti da partecipazioni qualificate in società soggette all’IRES;

- formati con utili prodotti dalle società sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

- deliberati in distribuzione tra il primo gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022,

In tali frangenti (partecipazioni qualificate, dividendi derivanti da utili ante 2017, deliberati dal 2018 al 2022) la tassazione doveva essere determinata secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF, applicate ad una base imponibile variabile a seconda dell’anno di formazione). Dal 1° gennaio 2023, anche quella distinzione è venuta meno e quindi la tassazione per i percipienti persone fisiche sarà uniforme.

Detto ciò, nella situazione attuale, avremo che:

- quando i dividendi sono percepiti da soggetti IRPEF (NON imprenditori individuali, NON società di persone o soggetti assimilati), quindi al di fuori del reddito d’impresa, i dividendi devono ora essere assoggettati a tassazione con aliquota 26%, applicata su una base imponibile pari al 100% del dividendo percepito; il soggetto erogante dovrà operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo d’imposta nella medesima misura del 26%, rilasciandone attestazione al precettore il quale, pertanto non sarà tenuto a computarli nella propria dichiarazione dei redditi. Sulla questione delle ritenute torneremo in una prossima puntata del podcast.

- quando i dividendi sono percepiti da soggetti IRPEF, ma nell’ambito del reddito d’impresa (imprenditori individuali, società di persone e soggetti assimilati), i dividendi devono essere assoggettati a tassazione con aliquota 26%, ma applicata su una base imponibile pari al 58,14% del dividendo percepito, indicandoli nella propria dichiarazione dei redditi.

- Infine, quando i dividendi sono percepiti da soggetti IRES (società di capitali e soggetti assimilati), essi saranno soggetti a tassazione con aliquota 26%, ma applicata su una base imponibile pari al solo 5% del dividendo percepito (al fine di tenere, indirettamente, conto dell’IRES pagata in origine dalla società erogante, mitigando così l’effetto di doppia imposizione).


Il regime attuale di tassazione dei dividendi erogati da parte di società residenti in Italia può essere così sintetizzato:

Tipo di percipiente

Tipo di partecipazione

Regime di tassazione

Quota fiscalmente rilevante


Persona fisica


Qualificata/Non qualificata

Ritenuta a titolo d’imposta (26%)


100%


Imprenditori individuali o società di persone soggetti ad IRPEF

Qualificata/Non qualificata

Dichiarazione

58,14%

Soggetti IRES (in generale, società di capitali ed enti commerciali)

Qualificata/Non qualificata

Dichiarazione

5%


Nella seconda parte, che pubblicheremo nei prossimi giorni, ci occuperemo delle plusvalenze finanziarie.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



Circolare 30_Dividendi 2023
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