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Nuova riapertura del ravvedimento speciale con scadenza 31 maggio 2024.

La legge di conversione del decreto “Milleproroghe” ha aperto la possibilità di accedere al ravvedimento speciale anche nel caso di violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, con scadenza di versamento al 2 aprile 2024.

 

Il DL. n. 39/2024 riapre i termini di versamento sia per tali violazioni che per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative ai periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

Vediamo con quali modalità e quali scadenze.

 

1.   Il ravvedimento speciale.

 

In linea di principio, il ravvedimento speciale consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni riguardanti dichiarazioni già presentate con il pagamento di 1/18 della sanzione, oltre ad imposta ed interessi.

 

Attraverso il ravvedimento speciale è possibile regolarizzare:

  • tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso per i periodi di imposta ancora accertabili, purché la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata, comprese le violazioni rilevabili attraverso il controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73 (indebite deduzioni e detrazioni di imposta);

  • le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’IVAFE e all’IVIE che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600/73, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio.

 

Sono invece esclusi dal ravvedimento speciale:

  • i casi in cui siano stati notificati atti di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;

  • le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni e le violazioni di natura formale;

  • gli omessi versamenti di imposte;

  • le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero. In questo caso, rimane la possibilità di utilizzare il ravvedimento “classico” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

 

Sono ammesse al ravvedimento speciale unicamente le violazioni che riguardino contemporaneamente:

-      le dichiarazioni;

-      i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il ravvedimento pone rimedio alle violazioni "riguardanti le dichiarazioni". Pertanto, sono ravvedibili le violazioni che implicano una dichiarazione infedele. Tale violazione è punita, nella misura base, con una sanzione dal 90% al 180% dell'imposta.

 

2.      La riapertura del ravvedimento speciale per il 2022.

 

Introducendo la prima edizione del ravvedimento speciale, lo scorso anno, la legge di bilancio 2023 aveva previsto la possibilità di sanare le violazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed ai periodi d’imposta precedenti.

 

La legge di conversione del “decreto Milleproroghe” ha esteso la possibilità di accedere al ravvedimento speciale anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

 

In base di questa estensione, oltre a rimuovere le irregolarità o le omissioni commesse, è necessario effettuare i versamenti (imposta, sanzione pari ad 1/18 del minimo e interessi pari al 2%) alle seguenti scadenze:

  • in un’unica soluzione entro il 2 aprile 2024;

  • oppure in quattro rate di pari importo da versare entro il 2 aprile, il 1° luglio (il 30 giugno è domenica), il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

 

Passata la data del 2 aprile, il DL. n. 39/2024 riapre i termini per effettuare il ravvedimento speciale per il periodo d’imposta 2022, stabilendo che il versamento può essere eseguito:

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2024

  • o in quattro rate di pari importo da versare entro il 31 maggio, il 1° luglio, il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024. Il caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 2% annuo.

 

3.   La riapertura del ravvedimento speciale per i periodi d’imposta precedenti al 2022.

 

Il DL. n. 39/2024 riapre il ravvedimento speciale anche per sanare violazioni su dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed ai periodi d’imposta precedenti.

 

La versione originaria del ravvedimento speciale prevedeva la possibilità di sanare queste violazioni con versamento:

  • in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2023;

  • o in otto rate entro il 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

 

Ora il DL. n. 39/2024 prevede che, per coloro che non hanno perfezionato il ravvedimento entro il 30 settembre 2023, è possibile versare le somme dovute:

  • entro il 31 maggio;

  • oppure in forma rateale, pagando cinque rate entro il 31 maggio e le restanti tre alle stesse scadenze previste per il ravvedimento originario con la maggiorazione di interessi annui pari al 2%.

Entro la data del 31 maggio occorre anche rimuovere le irregolarità o le omissioni commesse.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



27_2024_Ravvedimento speciale al 31 maggio 2024
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