top of page
Immagine del redattorelo Staff

Nuovo obbligo di ritenuta per le provvigioni degli agenti di assicurazione dal 1° aprile 2024

A decorrere dal 1° aprile 2024, occorre applicare la ritenuta d’acconto anche sulle provvigioni percepite dagli agenti e dai mediatori di assicurazione. Con la circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti su questo nuovo adempimento.

 

1.      Soggetti interessati.

La Legge di bilancio per il 2024 ha modificato il quinto comma dell’art. 25-bis del DPR. n. 600/73 prevedendo che anche per le provvigioni sulle prestazioni rese da parte degli agenti di assicurazione occorre applicare la ritenuta già dovuta in generale sulle provvigioni per intermediazioni.

 

L’obbligo di effettuazione della ritenuta si estende anche alle provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

 

Per effetto di questa modifica, a parere dell’Agenzia sono assoggettate a ritenuta anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro Unico degli Intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche ove l’attività assicurativa sia esercitata in via accessoria.

 

2.   Decorrenza del nuovo obbligo.

 

Il nuovo obbligo si applica a partire dal 1° aprile 2024.

 

Considerando che in generale le ritenute devono essere operate all’atto del pagamento delle provvigioni, a parere della circolare n. 7/E la ritenuta va applicata sui pagamenti di provvigioni effettuati a partire dal 1° aprile 2024, indipendentemente dal momento della loro maturazione.

 

È prassi usuale che l’agente assicurativo trattenga direttamente la provvigione che gli spetta dalle somme da lui riscosse dal cliente. In questi casi l’agente dovrà rimettere ai propri committenti anche l’importo corrispondente alla ritenuta, oltre al premio netto. Tale remissione dovrà avvenire entro il mese successivo a quello in cui sono state trattenute dagli agenti percipienti. Il committente a sua volta dovrà versare l’importo delle ritenute (rimborsategli dall’agente) entro il 16 del mese ulteriormente successivo, realizzandosi di fatto, a regime, in tali fattispecie, uno slittamento di un ulteriore mese rispetto a quello di maturazione.

 

Quindi, in fase di prima applicazione del nuovo obbligo di effettuazione delle ritenute, gli agenti e i mediatori di assicurazione devono rimettere ai committenti le ritenute provvisoriamente da loro trattenute sulle provvigioni di aprile (e incassate assieme ai premi nel corso dello stesso mese), a partire dal 1° maggio 2024; il mandante a sua volta verserà le medesime ritenute entro il 16 giugno (quindi, per lui, assieme a quelle operate direttamente per il mese di maggio).

 

3.   Determinazione della ritenuta.

 

L’aliquota della ritenuta sulle provvigioni non cambia e quindi, anche per le provvigioni di carattere assicurativo, è fissata in misura pari al 23% e deve essere commisurata al 50% del loro ammontare.

 

Fa eccezione il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi: in questa ipotesi la ritenuta è commisurata al 20% delle provvigioni.

 

Tale possibilità è riconosciuta a condizione che il percipiente presenti al committente una dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente nonché l’attestazione di avvalersi dell’opera di dipendenti o di terzi.

 

La dichiarazione deve essere spedita al committente, preponente o mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di spettanza della riduzione attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC.

 

Se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni si sono verificate; entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno tali condizioni.

 

In caso di inizio dell’attività, se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle condizioni previste, intende avvalersi della riduzione, deve inviare la dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti di intermediazione.

 

Considerando che il nuovo obbligo di applicazione della ritenuta è in vigore dal 1° aprile 2024, ed i termini previsti per l’ottenimento della riduzione nel caso in cui le condizioni per ottenerla si verificano in corso d’anno, le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire ai committenti entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della nuova norma, quindi entro il 16 aprile 2024.

 

La dichiarazione non ha limiti di tempo ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti da parte dell’agente o rappresentante di commercio.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




Comments


bottom of page