Allo scopo di ottenere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2024, entro il prossimo 30 aprile occorre presentare il modello IVA TR.
1. Soggetti ammessi al rimborso o alla compensazione infrannuale IVA.
I titolari di partita IVA che nei primi tre trimestri dell’anno realizzano un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e che decidono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione di questa somma, devono presentare il modello IVA TR.
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso o in compensazione da parte dei seguenti soggetti:
coloro che esercitano esclusivamente o prevalentemente operazioni soggette ad IVA con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
chi effettua operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del DPR. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
coloro che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del DPR, n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
coloro che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite ad attività quali servizi di lavorazione su beni mobili materiali, trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione.
2. Utilizzo del credito in compensazione.
In alternativa alla richiesta di rimborso, che non richiede particolari formalità o garanzie per rimborsi fino a 30.000 euro, è possibile chiedere l’utilizzo in compensazione del credito IVA. In questo caso, occorre ricordare che l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione del modello IVA TR.
Inoltre, nel caso di un credito superiore a 5.000 euro annui (limite riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno), tale credito può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.
In ogni caso, ai fini dell’utilizzo del credito trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui, occorre apporre sull’istanza il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.
I soggetti ISA con punteggio almeno pari a 8 (per il periodo d’imposta 2022) o 8,5 (sulla base della media dei periodi 2021 e 2022) fruiscono dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità o di prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui.
L’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale con altre imposte o contributi (compensazione orizzontale) incorre nel limite di compensabilità annuo stabilito attualmente in 2 milioni di euro.
3. Modalità e termini di presentazione del modello IVA TR.
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi, con riguardo al primo trimestre 2024, entro il prossimo 30 aprile.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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