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Influencers e youtubers: regime fiscale e contributivo.



Il mondo della rete coinvolge molte persone e crea professioni sempre nuove. Diviene quindi di stretta attualità comprendere come regolare dal punto di vista fiscale e contributivo attività come quelle svolte da parte di influencers e youtubers.


1. LE FIGURE PROFESSIONALI DI INFLUENCERS E YOUTUBERS

L’attività degli influencers consiste nel promuovere beni o servizi attraverso la pubblicazione di foto, video o posts sui propri profili social condizionando in tal modo i comportamenti di acquisto dei loro followers. Normalmente tali attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo o l’elargizione di omaggi da parte dell’azienda che produce i beni o servizi da pubblicizzare.

Gli youtubers invece creano contenuti digitali sulla piattaforma Youtube, sempre a scopo

promozionale, e questa loro attività di solito viene remunerata attraverso le pubblicità nserite nei video, in proporzione al numero di visualizzazioni effettuate dai followers.


2. L'INQUADRAMENTO FISCALE

Ai fini dell’inquadramento fiscale, il primo elemento da considerare è se queste attività siano o meno esercitate in modo abituale, professionale ed organizzato o solo sporadico e senza particolari strutture organizzative. Nel primo caso, diviene necessario aprire una partita IVA perché si produce reddito di lavoro autonomo o d’impresa, nel secondo caso ci si ferma al conseguimento di un reddito diverso, occasionale di lavoro autonomo o commerciale per il quale la tassazione avviene in dichiarazione dei redditi senza la necessità di aprire una partita IVA.


3. LAVORO AUTONOMO O ATTIVITA' IMPRENDITORIALE?

L’inquadramento come reddito di lavoro autonomo o d’impresa va verificato caso per caso, approfondendo il tipo di attività effettivamente svolta e il grado di organizzazione di questa attività.

A tale scopo, può essere considerato che l’attività svolta dagli influencers può essere inquadrata essenzialmente come un’attività diretta alla vendita di servizi pubblicitari, come tale riconducibile ad un’attività di carattere imprenditoriale, oppure come un’attività consulenziale, come tale più vicina ad un’attività professionale.

Sotto questo profilo, va segnalato che l’Agenzia delle entrate, a proposito delle attività di photo shooting svolte da parte di celebrities che lavorano come influencers, ha Inquadrato tali attività nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo. L’Agenzia ha considerato queste attività come accessorie e correlate a quelle di carattere professionale e abituale svolte da parte degli influencers, riconducendo in tal modo l’attività degli influencers all’ambito del reddito di lavoro autonomo. Anche l’attività svolta dagli youtubers va valutata sulla base del grado di organizzazione messa in atto ai fini dello svolgimento del lavoro. Ad ogni modo, potrebbe essere qualificata come produttiva di reddito di impresa, poiché normalmente viene remunerata attraverso l’inserimento di pubblicità o la messa a disposizione di banner pubblicitari nei video prodotti.


4. MODALITA' DI TASSAZIONE

Sia nel caso in cui le attività vengano inquadrate nell’ambito del reddito d’impresa che nel caso in cui vengano qualificate come produttive di reddito di lavoro autonomo, se svolte in forma individuale possono rientrare nel regime forfetario.

Tale regime prevede:

  • un’imposizione sostitutiva del 5 (in caso di forfetari “start up”) o del 15% su un reddito determinato forfetariamente;

  • l’esonero dagli adempimenti IVA. Occorre unicamente emettere fattura (obbligatoria in forma elettronica per tutti i forfetari a partire dal 2024);

  • una gestione contabile ultra semplificata.

Varie sono le condizioni previste per l’accesso al regime forfetario: in primis un limite di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente o nell’anno di accesso al regime non superiore a 85.000 euro e, in caso ci si avvalga di dipendenti, il sostenimento di spese per personale dipendente e per lavoro accessorio di importo complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi. In mancanza dei requisiti per accedere al regime forfetario, l’attività dovrà essere gestita in modo ordinario, con applicazione dell’IVA sulle fatture emesse ed il pagamento dell’IRPEF secondo le regole ordinarie.


5. REGIME CONTRIBUTIVO

Nel caso un influencer o uno youtuber venga inquadrato come un imprenditore, sarà tenuto alla contribuzione IVS commercianti, mentre ove venga considerato un lavoratore autonomo, sarà tenuto alla contribuzione alla gestione separata INPS.

Nel caso di adesione al regime forfetario ed inquadramento nell’ambito del reddito d’impresa, sul reddito determinato forfetariamente la contribuzione dovuta può essere ridotta del 35%.



Circolare 18_Influencers e youtubers_Regime fiscale
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