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Concordato preventivo biennale – Adesione entro il 31 ottobre 2024 (FORFETTARI)

Seconda parte: i forfettari


Proseguiamo la nostra analisi del concordato preventivo biennale approfondendo gli aspetti legati ai soggetti forfettari.

 

Per tali soggetti, l’applicazione del concordato preventivo è limitata ad una sola annualità e quindi, per ora, solo all’anno 2024.

 

Anche per i forfetari, sulla parte di reddito concordato eccedente rispetto a quello dichiarato per il 2023 è possibile applicare un’imposta sostitutiva.

 

I soggetti forfetari restano esclusi dal ravvedimento speciale.

 

1.   Concordato preventivo biennale per i contribuenti forfetari.

 

Così come previsto in generale per i contribuenti ISA, anche per i forfetari accettare la proposta formulata da parte dell’Agenzia delle entrate significa dover dichiarare gli importi concordati.

 

Se non sussistono cause di esclusione, decorso il primo anno di concordato, l’Agenzia formulerà una nuova proposta di concordato per il biennio 2025-2026.

 

Non possono accedere al concordato i forfetari che:

-      abbiano iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello della proposta, quindi, in quest’anno di prima applicazione, nel 2023;

-      non possiedano il requisito (previsto anche per i soggetti ISA) di non avere debiti fiscali o contributivi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

-      presentino una delle seguenti cause di esclusione:

·        pur essendovi obbligati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;

·        in generale, abbiano subito una condanna penale per reati di carattere tributario o in violazione della normativa antiriciclaggio commessi negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

 

Il reddito oggetto di concordato è determinato con le stesse regole previste per i soggetti ISA, fermo restando, anche per i soggetti forfetari, l’obbligo di dichiarare un reddito almeno pari a 2.000 euro.

 

Non muta anche ai fini del concordato il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori pagati dai forfetari, e quindi il principio di base secondo cui il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva (ordinariamente del 15 o del 5%) è calcolato:

-      applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato in ragione dell’attività esercitata;

-      sottraendo i contributi previdenziali obbligatori.

Anche nel caso dei forfetari, ai fini delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali rilevano unicamente i redditi concordati, pertanto eventuali eccedenze di reddito restano totalmente escluse da tassazione.

 

Resta in ogni caso ferma la possibilità di versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

 

A questo proposito, l’ADEPP (Associazione degli enti previdenziali privati) ha indicato sul proprio sito istituzionale che “I Presidenti delle Casse di previdenza private aderenti ad AdEPP confermano che il concordato previsto dal DLg 13/2024 non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti.

I Presidenti sottolineano che la disposizione di cui l’Art. 30 del citato Decreto, se applicata alle Casse, si rivelerebbe lesiva dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui all’art.2, comma 1, del D.Lgs 509/94 anche in virtù della circostanza che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di lungo periodo mediante l’adozione di provvedimenti coerenti con gli equilibri di bilancio, come anche sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7/2017.

I Presidenti, anche sulla base della giurisprudenza consolidatasi nel corso degli anni, “ritengono non applicabile alle Casse la disposizione contenuta nell’Art.30 del Decreto 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo Ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”.

 

Così come previsto per i soggetti ISA, nei periodi di imposta oggetto di concordato l’Agenzia non può effettuare accertamenti analitici, induttivi o analitico-induttivi ex art. 39 del DPR. n. 600/73, tranne nel caso in cui in esito ad un’attività di verifica non ricorrano cause di decadenza dal concordato.

 

Anche nel caso dei forfetari, viene previsto che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza dovranno intensificare l’attività di controlli nei confronti di coloro che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che ne decadono.

 

2.      L’imposta sostitutiva.

 

Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti forfetari possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo eccedente rispetto a quella presa a base dell’accordo ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (IRPEF e addizionali), pari al:

-      10 % dell'eccedenza,

-      ovvero del 3% dell’eccedenza, nel caso di forfetari start up.

Anche per i forfetari, si applicano le stesse cause di cessazione o di decadenza dal concordato previste per i soggetti ISA.

 

3.      Effetti ai fini ISEE e delle agevolazioni.

 

È importante ricordare che, anche nel caso dei forfetari, ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualunque tipo, anche non tributari, che facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, occorre tener conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

 

Il reddito effettivo rileva anche ai fini ISEE.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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