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In vigore i nuovi limiti alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per i bonus edilizi superstiti 

Il DL. n. 39/2024, in vigore dal 30 marzo 2024, ha introdotto nuove e stringenti limitazioni ai casi in cui è possibile ottenere lo sconto in fattura o di cedere crediti per bonus edilizi e, per le comunicazioni di opzione, elimina l’istituto della remissione in bonis. Di seguito riepiloghiamo le agevolazioni superstiti e le loro modalità di applicazione.  

 

  1. Nuovi limiti per il bonus barriere architettoniche e per cessione e sconto in fattura. 

Per effetto del DL. n. 212/2023, è rimasta ferma la possibilità di agevolare le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, pur se con qualche limitazione, fino al 2025, ed è stato previsto che la possibilità di cessione del credito o di sconto in fattura riguardi unicamente le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Per questo bonus resta possibile continuare ad accedere alle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito solo le spese sostenute a fronte di interventi per i quali, prima del 30 dicembre 2023 (data in vigore del DL. n. 212/2023): 

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; 

  • per gli interventi per i quali non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante fra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. 

 

Lo stesso decreto n. 212/2023 lascia poi aperta la possibilità di continuare ad accedere alle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito per: 

  1. condomini, in caso di interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; 

  1. persone fisiche, con riguardo a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che: 

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; 

  • tale unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; 

  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato con le particolari regole previste dal comma 8-bis.1 dell’art. 119 del n. 34/2020, introdotte lo scorso anno con riguardo alla possibilità di ottenere la detrazione superbonus 90% su singole unità abitative. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della Legge n. 104/92. 

 

Il nuovo DL. n. 39/2024 prevede ora che, per i soggetti in cui è ancora ammessa, l’opzione per cessione del credito o sconto in fattura possa continuare solo per le spese sostenute fino al 29 marzo 2024

 

Nel caso di spese sostenute dopo tale data, l’opzione per cessione del credito o sconto in fattura è ancora ammessa solo per gli interventi per i quali, entro il 29 marzo: 

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; 

  1. ove non sia previsto un titolo abilitativo, siano iniziati i lavori o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. 

 

  1. Opzioni per interventi anteriori al 17 febbraio 2023. 

Come si ricorderà, a decorrere dal 17 febbraio 2023 il DL. n. 11/2023 ha bloccato la possibilità di esercitare l’opzione per sconto in fattura/cessione del credito per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico sia con detrazione del 110% che in misura ordinaria. 

 

Tuttavia, lo stesso decreto ha anche previsto che il blocco non vale per le opzioni relative alle spese rientranti nel superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio: 

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); 

  • per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA asseverata; 

  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

 

Per gli altri interventi di carattere edilizio diversi dal superbonus, il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio: 

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; 

  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori o, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante fra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data del 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi necessari ai lavori deve essere attestata sia dal cliente sia dal fornitore attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  

 

Il DL. n. 39/2024 pone fine anche alle opzioni di cessione o sconto in fattura per gli interventi esclusi dal blocco per effetto di tali requisiti, ma per i quali alla data del 30 marzo 2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati. 

 

Pertanto, in questi casi, per poter continuare ad esercitare le opzioni di sconto o cessione sulle spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024 occorre che entro la data del 29 marzo 2024: 

  • sia stata emessa almeno una fattura per l’addebito di spese agevolate; 

  • sia stato disposto il bonifico parlante per il pagamento di queste spese o comunque per la parte di spese per la quale non spetta lo sconto in fattura; nel caso di sconto in fattura riconosciuto al 100% per effetto del superbonus 110%, le spese si considerando sostenute alla data di emissione della fattura, intendendosi per tale la data di trasmissione della fattura allo SDI; 

  • spese e fattura si riferiscano a lavori già effettuati e non si tratti di acconti per lavori ancora da effettuare.   

 

  1. Altre limitazioni.  

Il nuovo decreto sopprime la possibilità di ottenere lo sconto in fattura o di cedere i crediti per interventi agevolati svolti da parte di IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, pur se con alcune eccezioni.  

Sono poi stabiliti nuovi limiti e nuove condizioni per gli interventi superbonus su immobili in comuni terremotati. 

Per effetto del nuovo DL. n. 39/2024, per la comunicazione di opzione per cessione del credito o sconto in fattura scompare la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis. Tale istituto viene escluso anche per le opzioni di cessione delle rate residue di detrazioni per spese sostenute in anni precedenti. 

Infine, i nuovo decreto dispone anche che per le spese sostenute nel 2023 e per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per gli anni dal 2020 al 2022 inviate dall’1 al 4 aprile 2024, la sostituzione delle comunicazioni è consentita solo entro il 4 aprile 2024. 

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti. 

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI 


Circolare 26_2024_Blocco definitivo di sconto in fattura e cessione del credito
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