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Versamenti fiscali e previdenziali - misure a sostegno finanziario per le attività economiche.

Il D.L “Cura Italia” (nel prosieguo il “D.L.”), in Gazzetta Ufficiale da ieri, rappresenta il primo intervento che il Governo italiano ha messo in campo per fronteggiare l’emergenza economica provocata dal Covid 19. A quanto è dato sapere ne arriverà un altro e, data la graduale e tardiva presa di coscienza da parte dei Partners europei, non è detto che il prossimo (o i prossimi) diventi (no) parte di un intervento di estensione (e speriamo anche di levatura) continentale.


Senza andare a pensare cosa potrà ancora servire (che è sicuramente tanto, senza dubbio!) cerchiamo di commentare di seguito alcuni dei provvedimenti emanati.


Il D.L. è organizzato in 5 titoli, a loro volta a divisi in capi e questi in articoli, che sono 127; al D.L. sono allegate numerose tabelle. Molte delle norme che riguardano le imprese e le professioni sono concentrate nel 2°, 3° e 4° titolo, anche se alcune sono state allocate anche in altre parti del D.L. Ma procediamo con ordine. Questo è l’impianto complessivo:

Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Titolo II - Misure a sostegno del lavoro

Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Titolo V - Ulteriori disposizioni


Nei giorni scorsi Vi abbiamo intrattenuto sul tema della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, sui cui nelle ore precedenti si è letto di tutto. La sintesi può essere trovata in questa tabella:


1. Vi rientrano certamente i tributi in scadenza il 16/03/2020: saldo Iva 2019 ed Iva del mese di febbraio; ritenute operate nel mese di febbraio; contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio; tassa annuale sui libri sociali; ISI ed Iva sugli apparecchi da intrattenimento, ecc. .

2. Si fa riferimento ai soggetti (con domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia) esercenti attività: a. d’impresa (ditte individuali, società o ente non commerciale per l’attività commerciale svolta); b. professionale (sia in forma individuale che associata).

3. In generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio.

4. Si tratta del saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio.

5. Dei lavoratori dipendenti/assimilati, posto che in tale periodo non è dovuto alcunché per l’eventuale posizione IVS dell’imprenditore.

6. Versamenti diversi dagli importi di cui sopra dovranno essere versati entro il 20/03/2020, potendo fruire solo della “miniproroga”; a titolo di esempio, si tratta dei versamenti: a. delle ritenute operate sui professionisti e intermediari del commercio; b. della tassa vidimazione libri sociali; c. dell’ISI/Iva forfettaria sugli apparecchi da intrattenimento, e così via.

7. Tale sospensione opera a condizione che nel mese di febbraio (mese antecedente all’entrata in vigore del DL) i percettori di ricavi/compensi non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.

Sul tema dei versamenti, ove occorresse, torneremo anche con nuove circolari o documenti di precisazione (dato che al momento il quadro pare abbastanza chiaro).

Sugli argomenti del Titolo II interverremo in collaborazione con il nostro partner Labour Consulting che si occupa di consulenza del lavoro.

In questa sede ci preme fare il punto sugli argomenti trattati dal Titolo III, quindi degli interventi a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Gli articoli che riguardano direttamente imprese e professionisti e che hanno o possono avere un impatto immediato sono il 54,55, 56, 57 e 58. Essi contengono misure di sostegno all’economia di tipo urgente (più definite e necessariamente di immediata applicazione) e altre pensate per azioni di sostegno / rilancio di settori, più orientate al medio periodo. L’art. 54 (misura urgente) rivitalizza e finanzia nuovamente il Fondo di garanzia istituito nel 2008 creato per sostenere le famiglie in difficoltà per il pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa (esso prevedeva la facoltà del mutuatario di richiedere agli istituti finanziatori la sospensione delle rate dei mutui per non più di due volte e per un massimo di 18 mesi). Per 9 mesi dalla entrata in vigore del D.L. i benefici del Fondo sono estesi “a) ….. ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).” L’art. 55, (misura urgente) è il caso di dire, coglie l’occasione di questa gravissima crisi per riordinare e fare pulizia nei crediti inesigibili iscritti nei bilanci delle imprese. Nella relazione ministeriale di accompagnamento al D.L. si legge


È fissato un limite alla base di calcolo del credito di imposta apri al 20% del valore nominale dei crediti ceduti (esempio cedo crediti per €. 1.000.000, credito di imposta pari alle imposte corrispondenti ad €. 200.000, quindi €.48.000). L’articolo 56 è rubricato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”. È una misura urgente.

Si tratta della misura di più immediata applicazione, soprattutto (ma non solo) per le imprese appartenenti ai settori più colpiti (turismo, commercio minuto di generi non di prima necessità, ristorazione, attività alberghiera, ….).

La norma prevede che le Imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di intermediari finanziari, tra cui le società di leasing, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, dietro comunicazione possono chiedere:

a) la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale (tra cui i contratti di Leasing), prevedendo che le rate o i canoni di leasing rinviati possano essere dilazionati, senza particolari formalità, con modalità che evitino nuovi o maggiori oneri per le parti; le imprese potranno chiedere la dilazione anche della sola quota capitale.

b) la proroga fino al 30 settembre della scadenza dei prestiti non rateali scadenti prima di quella data alle medesime condizioni;

c) la conferma degli affidamenti accordati al 29 febbraio o, se maggiori, al 17 marzo per aperture di credito e affidamenti per anticipi su crediti e pretenderne la piena utilizzabilità; in sostanza, su

comunicazione dell’impresa, fino al 30 settembre 2020 la banca o l’intermediario non potranno revocare o limitare l’uso di affidamenti accordati (in questo caso la norma pare non fare riferimento alle condizioni economiche).


La comunicazione da inviare alle banche e/o agli altri intermediari deve essere corredata dalla dichiarazione con la quale “l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”

A questo riguardo è certo che alcuni settori economici hanno già registrato la carenza di liquidità conseguente al virus, mentre altri la potranno subire successivamente, quindi le dichiarazioni rese oggi dalle seconde potrebbero essere ritenute mendaci, perciò foriere di responsabilità. La misura della sospensione, tuttavia, non ha scadenza, così, per evitare di trovarsi responsabili (penalmente) di mendaci dichiarazioni, la richiesta potrà essere inviata anche successivamente (entro il periodo 17 marzo – 30 settembre 2020). Alcune banche si stanno già muovendo e forniscono alle imprese una modulistica da sottoscrivere che ha la forma non della “comunicazione”, ma della manifestazione di interesse a usufruire della agevolazione. A questo riguardo si evidenzia la necessità di valutare con attenzione il contenuto dei documenti di cui è richiesta la sottoscrizione, ricordando che il D.L. non prevede alcuna domanda, bensì una vera e propria comunicazione (accompagnata dall’atto di notorietà) - fac simile allegato . La norma aggiunge che l’agevolazione non può essere richiesta per esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi e precisa che essa riguarda solamente alle cd. microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia (in sostanza imprese che soddisfano i seguenti requisiti: occupazione inferiore a 250 persone, fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale attivo di bilancio non superiore a 43 milioni di euro). Art. 57, rubricato “Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia”. È una misura di rilancio e/o sostegno nel medio periodo. Il D.L. prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, individuino i settori più bisognosi di intervento, quindi più provati dalla crisi da Covid 19, ai quali riservare la garanzia dello Stato “in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza”. Art. 58, rubricato “Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81”. È una misura d’urgenza. Si tratta del fondo che garantisce le operazioni di finanziamento concesse per la internazionalizzazione delle imprese, che potranno godere di una moratoria sulle rate scadenti entro il 2020. Altre norme di interesse per le imprese ed i professionisti. In estrema sintesi ricordiamo: 1) la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile; 2) la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio delle società entro 180 giorni (in altre parole il Covid 19 è giustificato motivo per usufruire del termine più ampio previsto per l’approvazione dei bilanci; 3) La possibilità per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e le società cooperative, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, di organizzare le assemblee (ma è da ritenere che la norma valga anche per gli altri organi societari) utilizzando, anche in modo esclusivo, mezzi di telecomunicazione. 4) Proroga al 30 giugno 2020 del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). I professionisti dello Studio restano a disposizione per ogni Vostra necessità. Nell’occasione, porgendo i nostri migliori saluti, certi che supereremo insieme questo momento di grave difficoltà, auguriamo ogni bene a tutti (#andràtuttobene)!



Circolare Misure di sostegno finanziario
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