Stretta sui pagamenti dovuti dalla PA ai lavoratori autonomi dal 15 giugno 2026.
- lo Staff

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Reggio Emilia, 8/06/2026
Circolare 40|2026
A decorrere dal 15 giugno 2026, Agenzia delle entrate-Riscossione può recuperare anche crediti di importo inferiore a 5.000 euro, se dovuti da parte di lavoratori autonomi che devono riscuotere crediti nei confronti di enti pubblici, a condizione che tali soggetti abbiano posizioni debitorie derivanti da cartelle di pagamento di ammontare almeno pari a 5.000 euro.
1. La normativa di base.
In linea generale, l’art. 48-bis del DPR. n. 602/73 prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti per forniture di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso Agenzia delle entrate-Riscossione se il beneficiario di questi pagamenti ha posizioni debitorie aperte a seguito della notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento e segnalare il problema ad Agenzia delle entrate-Riscossione che può quindi attivare procedure di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il blocco dei pagamenti si attiva per qualsiasi carico iscritto a ruolo, anche non di carattere tributario.
Può quindi riguardare non solo imposte, ma anche multe per violazioni del Codice della strada o contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali, sempre se dovuti per effetto di iscrizioni a ruolo.
2. La modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2026.
La Legge di bilancio per il 2026 ha eliminato il limite di debiti della PA nei confronti dei fornitori-lavoratori autonomi che fanno scattare la segnalazione all’Agente della Riscossione, a decorrere dal 15 giugno 2026.
Prima dell’entrata in vigore di tale modifica, l’art. 2-ter del DL. n. 38/2026 ha mitigato l’impatto di tale novità, prevedendo che gli enti riscuotitori possono procedere al recupero solo se il lavoratore autonomo risulta inadempiente al versamento di somme risultanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a 5.000 euro.
Nella sostanza, a decorrere dal 15 giugno, per i pagamenti dovuti da enti pubblici a lavoratori autonomi (quali ad esempio dottori commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri) per servizi svolti nell’esercizio della loro attività, l’obbligo di verifica della presenza o meno di debiti erariali in capo a questi soggetti da parte di enti pubblici non scatterà per tutti i pagamenti dovuti loro, ma solo nel caso di notifica di cartelle di pagamento di ammontare complessivo almeno pari a 5.000 euro.
Più in particolare, gli enti pubblici dovranno verificare se i lavoratori autonomi ai quali intendono effettuare pagamenti hanno o meno posizioni debitorie aperte nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione per effetto della notifica di una o più cartelle di pagamento di ammontare complessivo almeno pari a 5.000 euro.
In caso affermativo, gli enti pubblici dovranno effettuare il pagamento a favore:
· dell’Agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica,
· del beneficiario, per le somme eventualmente eccedenti il debito.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un ente della Pubblica Amministrazione dovesse erogare ad un professionista compensi per 3.000 euro e risultasse che questo professionista ha debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione per un ammontare pari a 5.500 euro, si attiverebbe la procedura di blocco del pagamento da parte della PA e tutti i 3.000 euro sarebbero acquisiti da parte dell’Agente della Riscossione.
Tuttavia, così come avviene in generale, anche nel caso di debiti a carico di lavoratori autonomi, il blocco dei pagamenti non si applica nel caso in cui tali soggetti abbiano ottenuto la dilazione dei pagamenti dovuti in base ad iscrizioni a ruolo ex art. 19 del DPR. n. 602/73.
Inoltre, non si applica a coloro che abbiano aderito alla rottamazione-quinquies.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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