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Rottamazione-quinquies per i debiti verso enti locali: i tempi della definizione agevolata.

 

Reggio Emilia, 5/07/2026

Circolare 50|2026



Il DL. n. 38/2026 estende la definizione agevolata-rottamazione-quinquies anche ai debiti per somme dovute agli enti locali.

 

1.   I debiti sanabili.

 

L’agevolazione riguarda tutti i debiti, sia tributari che extratributari, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Restano invece esclusi i debiti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti.

 

Per rendere operativa la nuova agevolazione, i Comuni e le Regioni interessate devono adottare un apposito provvedimento formale di adesione, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e trasmetterlo ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro la scadenza del 31 luglio 2026.

 

2.   Le date da rispettare ai fini dell’adesione.

 

In linea generale, si applicano le disposizioni già previste ai fini della rottamazione-quinquies, tenendo presenti le seguenti date:

·      a decorrere dal 15 ottobre 2026, Agenzia delle entrate-Riscossione deve mettere a disposizione dei debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi che possono essere oggetto di definizione;

·      dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 sarà possibile presentare la dichiarazione di adesione, esclusivamente in via telematica, secondo particolari modalità che l’Agenzia pubblicherà entro il 15 ottobre; tale dichiarazione potrà essere integrata entro il 15 dicembre 2026;

·      entro il 28 febbraio 2027, l'Agente della riscossione comunicherà l’ammontare esatto delle somme dovute;

·      il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato:

-      entro il 31 marzo 2027, in un’unica soluzione

-      o in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare sempre a partire dal 31 marzo 2027.

 

In caso di pagamento rateale, le scadenze previste sono le seguenti:

·      le prime cinque rate devono essere pagate il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre 2027;

·      le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima devono essere pagate il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2028.

 

Inoltre, la scelta del pagamento rateale fa scattare l’applicazione di interessi al tasso annuo del 3% a decorrere dal 1° aprile 2027.

 

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la sanatoria si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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