Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie 2025 e altre agevolazioni fiscali.
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Reggio Emilia, 5/07/2026
Circolare 49|2026
Con un comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze fissa per il periodo d’imposta 2025 l’importo delle deduzioni forfettarie previste a favore degli autotrasportatori per le trasferte non documentate. Con l’occasione, si riepilogano le agevolazioni fiscali previste a favore di questa attività.
1. La deduzione forfetaria per le spese non documentate.
L’art. 66, comma 5 del TUIR riconosce alcune deduzioni forfetarie di spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione.
In particolare, per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, il reddito è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di 7,75 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di 15,49 euro per quelli effettuati oltre tale ambito.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi svolti.
Per effetto dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 208/2015, dal 2016 le deduzioni forfetarie previste dall’art. 66, comma 5 del TUIR spettano:
in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (per la quale in precedenza era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra-regionali);
nella misura del 35% dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l'impresa.
Con il comunicato stampa del 23 giugno 2026 n. 73, il Ministero dell’Economia e delle Finanze fissa per il 2025 l’importo delle deduzioni forfettarie in:
- 48 euro, per le trasferte svolte personalmente dall’imprenditore o dai soci di società di persone al di fuori del territorio comunale dove ha sede l’impresa;
- 16,80 euro, per i trasporti svolti all’interno del territorio comunale in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale).
Allo scopo di tenere dettaglio delle trasferte svolte e quindi delle deduzioni spettanti, fino alla scadenza del termine per l’accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura, occorre conservare un prospetto recante l’indicazione:
dei viaggi effettuati e della loro durata;
delle località di destinazione;
degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).
La deduzione forfetaria delle spese non documentate ex art. 66 co. 5 del TUIR si applica anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch’essi effettuano personalmente trasporti.
2. Deduzione forfetaria annua.
Per gli autotrasportatori di merci per conto terzi compete anche una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.
3. Deduzione forfetaria per trasferte effettuate dai dipendenti.
A fronte delle trasferte effettuate dai loro dipendenti fuori dal territorio comunale, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, anziché dedurre, anche analiticamente, le spese sostenute, possono dedurre un importo giornaliero pari a:
59,65 euro, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale;
95,80 euro, per le trasferte all’estero
al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
4. Deduzione integrale delle spese telefoniche.
Per le imprese di autotrasporto, le spese relative agli impianti di telefonia dei veicoli di trasporto merci sono deducibili al 100%, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
5. Deduzione delle spese di manutenzione.
Coloro che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi iscritti all’albo possono dedurre le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli automezzi nel limite del 25% del costo complessivo di tali beni risultante all’inizio del periodo d’imposta dal registro dei beni ammortizzabili.
L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d’imposta successivi.
I costi relativi agli pneumatici sono invece interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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