Sport bonus – Dal 30 maggio al 30 giugno 2025 la prima finestra per ottenere il credito d’imposta nel 2025
- lo Staff
- 29 mag
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Circolare 33|2025
Reggio Emilia, 26/05/2025
Il 30 maggio alle ore 16:00 apre la prima finestra 2025 per l’inoltro delle domande di ammissione allo sport bonus, il credito di imposta previsto per le erogazioni liberali in denaro a favore di titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.
1. Il credito d’imposta.
Lo sport bonus consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Nel 2025 spetta nel limite di fondi complessivo di 10 milioni di euro.
2. Soggetti interessati.
Nel 2025 il credito d’imposta spetta unicamente ai titolari di reddito d’impresa, e per ciascuna impresa non può superare il 10 per mille dei ricavi annui riferiti al 2024.
3. Procedura per l’accesso al credito d’imposta.
Ai fini dell’ottenimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate in forma tracciata, avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
bonifico bancario;
bollettino postale;
carte di debito, carte di credito e prepagate;
assegni bancari e circolari.
La procedura di ottenimento del credito prevede l’apertura di due finestre temporali, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2025.
Dalla data di apertura di tali termini per la presentazione delle domande, le imprese interessate hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzate a effettuare l’erogazione liberale.
Le domande per la partecipazione al BANDO SPORT BONUS 2025 devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma di cui al link: https://avvisibandi.sport.governo.it/.
L'Ufficio per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo l’ordine di ricevimento delle richieste e fino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.
A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento dello sport autorizza le imprese a fruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate. E a sua volta l’Agenzia deve trasmettere all’Ufficio dello sport l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito, insieme ai relativi importi.
Coloro che ricevono le erogazioni liberali comunicano all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.
Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni devono comunicare all’Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme ottenute.
4. Utilizzo del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non rileva ai fini IRES ed IRAP. Inoltre, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste a fronte delle stesse erogazioni.
Il bonus si utilizza in compensazione a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti ammessi, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito d'imposta, l’Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette tale elenco all’Agenzia delle entrate, indicando i codici fiscali di tali soggetti e l'importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonché eventuali variazioni e revoche.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del suo riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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