Credito d’imposta transizione 5.0 – Domande entro il 27 novembre 2025.
- lo Staff

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Reggio Emilia, 24/11/2025
Circolare 77|2025
Il DL. n. 175/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre, contiene misure urgenti in materia di piano transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili ed è in vigore da sabato 22 novembre.
Dopo l’esaurimento delle risorse a disposizione, ed in attesa di un rifinanziamento, il nuovo provvedimento prevede che le comunicazioni per il credito d’imposta transizione 5.0 possono essere presentate entro il 27 novembre 2025.
Per le comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 e fino alle ore 18:00 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, queste possono essere integrate, su richiesta del GSE, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.
Il mancato adempimento alle richieste di integrazione o di sanatoria entro tali termini causa il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.
In ogni caso, la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici non può essere sanata.
Inoltre, il decreto interpreta in modo restrittivo il divieto di cumulo con i crediti d’imposta 4.0, prevedendo che l’impresa non può presentare per gli stessi beni agevolabili sia domanda di accesso al credito transizione 5.0 che al credito 4.0. Diviene allora obbligatorio optare per l’una o l’altra agevolazione.
Pertanto, le imprese che, al 22 novembre 2025, data di entrata in vigore del decreto, hanno presentato domanda per l’accesso ad entrambi i crediti d’imposta, devono optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti di imposta, con modalità telematiche.
Nel caso in cui si opti per il credito d’imposta transizione 5.0 ed il beneficio non venga riconosciuto per superamento dei fondi a disposizione, resta salva la facoltà di accedere al credito d’imposta per investimenti 4.0, pur sempre nei limiti delle risorse a disposizione per questa agevolazione.
Ove siano stati prenotati entrambi i crediti d’imposta e sia già stata effettuata la comunicazione di completamento dell’investimento, l’impresa beneficiaria, previa ricezione di richiesta del GSE, deve comunicare entro cinque giorni da questa richiesta la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.
Si ricorda che, stando a quanto anticipato dalle prime bozze della Legge di bilancio 2026, l’anno prossimo il credito d’imposta transizione 5.0 non sarà prorogato e gli investimenti effettuati dal 2026 potranno fruire, ove possibile, di una nuova edizione dell’iperammortamento.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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