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Split payment – Probabile una nuova proroga

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    lo Staff
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Reggio Emilia, 15/06/2026

Circolare 43|2026

 



Per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, l’IVA applicata dal cedente o prestatore sulla fattura deve essere versata all’erario direttamente dal cessionario o committente, secondo un particolare meccanismo noto come “split payment”.

 

L’applicazione dello split payment è attualmente prevista fino al 30 giugno 2026, ma è probabile una nuova proroga. Si attende un via libera da parte della Commissione UE.

 

1.   A quali operazioni si applica.

 

Lo split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, documentate da fattura.

Sono escluse dall’applicazione di tale meccanismo:

-      le operazioni per le quali il cessionario o committente è già debitore d’imposta (art. 17-ter,  comma 1, del DPR 633/72: si tratta delle operazioni assoggettate a reverse charge);

-      le operazioni assoggettate a regimi speciali (ad esempio, regimi monofase o regime del margine), per le quali non è esposta l’IVA in fattura;

-      le operazioni non imponibili o esenti;

-      le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali che inviano lettera di intento;

-      le operazioni caratterizzate da meccanismi forfetari di determinazione della detrazione (ad esempio, regime speciale per i produttori agricoli; regime ex Legge n. 398/91 per le ASD e soggetti assimilati);

-      le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, incluse quelle certificate in base alle regole sui corrispettivi.

 

Sono inoltre escluse dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ex art. 25 del DPR 600/73, e quindi tipicamente le prestazioni rese dai professionisti.

 

2.   Soggetti ai quali le fatture devono essere emesse con lo split payment.

 

Il meccanismo dello split payment riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

-      amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

-      enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

-      fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche;

-      società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

-      società controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche o da particolari enti e società.

 

3.   Pubbliche amministrazioni che devono ricevere la fattura in split payment.

 

Sono destinatarie della disciplina sullo split payment le pubbliche amministrazioni che agiscono sia in veste istituzionale che nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

Ai fini di individuare con esattezza le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare lo split payment, in linea generale occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

4. Individuazione delle società e degli altri enti interessati dallo split payment.

 

Sono destinatari degli obblighi di split payment anche le fondazioni, gli enti, le società controllate e/o partecipate da soggetti pubblici per i quali il requisito del controllo o partecipazione sussiste alla data del 30 settembre dell’anno precedente a quello di applicazione dello split payment.

L’elenco di tali soggetti è disponibile sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, alla sezione dedicata al Dipartimento delle Finanze.

 

5.   Adempimenti del fornitore.

 

Il fornitore deve emettere fattura con le seguenti modalità:

-      indicazione dei dati obbligatori (quale base imponibile, aliquota IVA, ammontare dell’imposta);

-      annotazione "scissione dei pagamenti" (ed, eventualmente, il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/72); nella fattura elettronica, tale obbligo è assolto riportando nel campo “esigibilità IVA” il valore "S" (scissione dei pagamenti).

Il fornitore non è tenuto al versamento dell’IVA, poiché tale obbligo ricade sulla pubblica amministrazione o sulla società pubblica acquirente.

La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali, avendo cura di non includere l’IVA nelle liquidazioni periodiche.

 

6.   Probabile una nuova proroga.

 

L’Italia è autorizzata ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2026.

 

La stampa specializzata ha annunciato una probabile proroga, dettata essenzialmente da ragioni di gettito. Si attende il via libera da parte dell’Unione Europea, che dovrà definire anche il nuovo arco temporale di applicazione.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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