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Rottamazione-quinquies – Pagamenti dal 31 luglio 2026.

  • Immagine del redattore: lo Staff
    lo Staff
  • 24 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Reggio Emilia, 27/07/2026

Circolare 55|2026



Coloro che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies rispettando la scadenza del 30 aprile, entro il prossimo 31 luglio devono pagare l’intero importo dovuto o la prima rata stabilita dal piano di dilazione.

 

1.   L’agevolazione.

 

La definizione agevolata riguarda le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito relativi a carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni e contributi INPS dichiarati e non versati.

 

Sono escluse le imposte di natura diversa da quelle derivanti da liquidazioni automatiche, quali l’imposta di registro e le imposte sulle successioni, donazioni e ipocatastali.

 

Restano anche esclusi i carichi originati da avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero di crediti d’imposta o da atti di contestazione delle sanzioni.

 

Sono invece ammessi alla definizione agevolata coloro che abbiano già effettuato pagamenti parziali, indipendentemente dall’atto che li ha generati (cartella di pagamento o avviso bonario).

 

La rottamazione-quinquies consente di estinguere i carichi eliminando:

  • sanzioni e interessi,

  • interessi di mora,

  • somme aggiuntive (tipicamente dovute su contributi),

  • aggio di riscossione.

 

Restano dovuti:

  • la somma capitale (essenzialmente, imposta o il contributo dovuti),

  • le spese per procedure esecutive e notifica della cartella.

 

Per le violazioni del Codice della Strada, il beneficio è limitato all’eliminazione degli interessi (comprese le maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81) e degli aggi, mentre la sanzione pecuniaria originaria deve essere corrisposta integralmente.

 

2.   Effetti della rottamazione-quinquies.

 

In sintesi, per i carichi oggetto di definizione, a partire dal momento di presentazione della domanda si producono i seguenti effetti:

  • sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza;

  • sospensione fino alla scadenza della prima o unica rata degli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere alla data della domanda;

  • non possono essere disposti nuovi fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti);

  • non possono essere azionate nuove procedure esecutive e si blocca la prosecuzione di quelle già avviate, se non c’è stato il primo incanto con esito positivo;

  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini delle verifiche legate ai pagamenti della PA;

  • per debiti contributivi definibili, è possibile ottenere il DURC.

 

3.   Le somme dovute.

 

A coloro che hanno presentato la domanda, lo scorso 23 giugno l’Agente della riscossione ha messo a disposizione, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, le comunicazioni delle somme dovute contenenti:

-      l’esito della richiesta,

-      il dettaglio degli importi da corrispondere;

-      i moduli di pagamento delle rate.

 

Per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e CNS e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate.

 

Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite PEC, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

4.   Il pagamento.

 

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • in unica soluzione: entro 31 luglio 2026.

  • in forma rateale: in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con rata minima pari a 100 euro, sempre a partire dal 31 luglio 2026.

 

In caso di opzione per il pagamento rateale, sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.

 

La definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:

·      dell’unica rata scelta dal debitore;

·      di due rate, anche non consecutive, di quelle scelte dal debitore per dilazionare il pagamento;

·      dell’ultima rata del piano di dilazione concordato.

 

È ammessa la possibilità di effettuare un versamento tardivo entro cinque giorni dalla scadenza prevista, ma solo nei casi di scelta di un’unica rata o, in caso di opzione per un pagamento dilazionato, di versamento dell’ultima rata.

 

Pertanto, coloro che scelgono di pagare in un’unica soluzione potranno effettuare il versamento entro il 5 agosto 2026.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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