top of page

Spese di rappresentanza nel reddito di lavoro autonomo – Criteri di deducibilità.

Circolare 69|2025

Reggio Emilia, 27/10/2025

 

Anche nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, le spese di rappresentanza rivestono particolare rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile.

 

1.   Nozione di spesa di rappresentanza.

 

In analogia a quanto previsto ai fini del reddito d’impresa, anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo sono considerate spese di rappresentanza inerenti all’attività, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

-    a titolo gratuito;

-    effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

-    il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa o sia coerente con pratiche commerciali di settore.

 

La deducibilità è subordinata in primo luogo al rispetto del principio di inerenza, ossia le spese devono essere effettivamente correlate all’attività professionale esercitata.

 

Così come previsto dall’art. 1 del DM 19 novembre 2008, anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai fini fiscali sono considerate spese di rappresentanza le seguenti spese sostenute da parte di lavoratori autonomi:

a)   le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei servizi svolti;

b)   le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze o di festività nazionali o religiose;

c)   le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi o uffici;

d)   le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i servizi prodotti;

e)   ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

 

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, sono comprese fra le spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’attività, oltre a quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

 

Al contrario, non sono considerate spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasioni di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i servizi prodotti o in occasione di visite a sedi dell’attività.

 

2.   Limiti di deducibilità.

 

Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

 

Tale limite deve essere correlato con quello previsto ai fini della deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, deducibili in misura pari al 75% e per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

 

Nel caso in cui le spese di vitto e alloggio siano da qualificare come spese di rappresentanza, occorre allora rapportarle al limite dl 75% e, insieme alle altre spese di rappresentanza sostenute, soggiacciono al limite complessivo di deducibilità dell’1% dei compensi percepiti nell’anno.

 

Nel caso in cui invece si tratti di spese di vitto e alloggio che non sono considerate spese di rappresentanza perché ad esempio sostenute per ospitare di clienti in occasione di visite alla sede dell’attività, soggiacciono al limite di deducibilità del 75% e in tale misura concorrono a formare le spese deducibili nel limite complessivo del 2% dei compensi percepiti nell’anno.

 

Gli omaggi (di qualunque valore, quindi anche di valore unitario inferiore a 50 euro) entrano a far parte delle spese deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno.

 

3.   Obblighi di tracciabilità.

 

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate con sistemi tracciabili, quindi tramite bonifici (bancari o postali) o sistemi quali bancomat, carte di credito e prepagate.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



Commenti


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
società tra professionisti a r.l.
C.F. e P. IVA 02699050353

© 2020 by SC&A

42121 Reggio Emilia

via P.C. Cadoppi, 14

 

42019 Scandiano (RE)

Piazza M.M. Boiardo, 4

 

40012 Bologna

via della Zecca, 2

Tel: +39 0522 926419 - 926366

Fax: +39 0522 580440

Tel: +39 0522 856869

  • Grey LinkedIn Icon
  • Facebook
  • Telegramma
  • Grey Instagram Icona
  • Spotify
  • Youtube
bottom of page