Sospensione estiva per le attività dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS.
- lo Staff

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Reggio Emilia, 20/07/2026
Circolare 53|2026
Nel mese di agosto sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Per tutto il mese di agosto, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, e gli inviti all’adempimento.
Ad agosto sono sospese anche le notifiche delle cartelle di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione ed i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.
A tali sospensioni vanno aggiunte anche quelle delle attività di recupero svolte da parte dell’INPS.
1. Sospensione dei termini di invio e pagamento degli avvisi bonari.
In primo luogo, per effetto dell’art. 7-quater, commi 16, 17 e 18 del DL. n. 193/2016, dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini:
- per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA;
- di 60 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
In linea di principio, infatti, le norme attualmente in vigore prevedono che è possibile regolarizzare le violazioni commesse a condizione che le somme dovute siano pagate entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni conseguenti ai controlli automatici degli uffici, dei controlli formali o degli esiti dell’attività di liquidazione, con riguardo ai redditi soggetti a tassazione separata.
Una particolare attenzione va riservata agli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto: per questi atti, il temine di 60 giorni per il pagamento dell’avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo.
Se invece il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 60 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.
Salvo casi di indifferibilità e urgenza, per l’intero mese di agosto è sospeso anche l’invio di alcuni atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta sostanzialmente degli stessi atti sopra elencati per i quali sono sospesi i termini per il versamento.
Pertanto, per tutto il mese di agosto l’Agenzia delle entrate non può inviare ai contribuenti le comunicazioni relative:
- agli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni;
- agli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- alle lettere di compliance.
Nel caso di richieste di documenti per controlli formali ex art. 36-ter del DPR. n. 600/73 riguardanti dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023 ed inviate da parte dell’Agenzia delle entrate fra maggio e giugno di quest’anno, la documentazione dovrebbe essere inviata all’Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Per effetto di un accordo fra Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Agenzia delle entrate, la documentazione inviata all’Agenzia sarà valutata anche se trasmessa oltre il termine ordinario di trenta giorni e quindi anche se tale termine non rientra nel periodo di sospensione estiva. Gli uffici dell’Agenzia accetteranno la documentazione richiesta fino al 15 settembre.
2. Sospensione delle attività di riscossione.
Nel mese di agosto è prevista anche la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento, così come annunciato da Agenzia entrate-Riscossione con un comunicato stampa del 6 luglio 2026.
3. Sospensione dei termini processuali.
Durante l’estate opera anche una sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative.
La decorrenza dei termini riprende dalla fine del periodo di sospensione e, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine di tale periodo.
Per quanto riguarda il contenzioso tributario, la pausa estiva incide su tutto il calendario processuale, dal ricorso alla mediazione, dalla costituzione in giudizio alla presentazione di documenti e memorie.
Se uno dei termini interessato dalla sospensione cade prima dell’inizio del periodo feriale, occorre conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.
Ad esempio, nel caso di ricezione di una cartella di pagamento il 20 luglio 2026, l’impugnazione di tale cartella potrà essere proposta entro il 19 ottobre (11 giorni di luglio + 30 giorni di settembre + 19 giorni di ottobre).
4. Sospensione delle attività dell’INPS.
Con il messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026, l’INPS ha reso note le sospensioni estive delle sue attività.
In particolare, in linea generale, dal 27 luglio al 31 agosto 2026 (compreso), l’INPS sospenderà:
- la notifica delle “Note di rettifica”;
- le verifiche della regolarità contributiva effettuate attraverso il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.);
- la notifica delle “Diffide di adempimento”.
Nel periodo dal 1° al 31 agosto 2026 sarà sospesa anche la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale, oltre all’emissione degli avvisi di addebito (AVA).
Inoltre, fino al 31 agosto 2026 sono sospese le attività di notifica degli atti di accertamento per violazioni riguardanti l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti e le relative ordinanze ed ingiunzioni.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI

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