Libro giornale – Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
- lo Staff

- 22 lug
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Aggiornamento: 30 lug
Reggio Emilia, 20/07/2026
Circolare 54|2026
La pubblicazione della risposta ad interpello n. 144/2026 offre la possibilità di riepilogare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale.
1. L’obbligo civilistico.
Dal punto di vista civilistico, l’art. 2214 del Codice Civile prevede che coloro che esercitano un’attività di impresa di carattere commerciale devono tenere il libro giornale ed il libro inventari.
Il successivo art. 2215 precisa che i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.
Inoltre, il libro giornale ed il libro inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti né a bollatura, né a vidimazione.
La possibilità di formare e tenere libri e scritture contabili obbligatori con modalità informatiche è riconosciuta dall’art. 2215-bis del Codice Civile.
2. L’imposta di bollo.
L’obbligo di assolvere l’imposta di bollo sui libri e registri contabili è previsto dall’art. 16, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR. n. 642/72, il quale prevede che devono scontare l’imposta di bollo i repertori, i libri di cui all’art. 2214 del Codice Civile ed ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 del Codice Civile.
In via generale, pertanto, l’imposta di bollo è dovuta sul libro giornale e sul libro inventari, mentre ne sono esclusi gli altri libri e registri prescritti dalle norme tributarie.
Deve inoltre essere ricordato che le società di capitali (Spa, Srl, Sapa) devono versare entro il 16 marzo di ogni anno la tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri sociali di cui all’art. 23, nota 3, del DPR. n. 641/72.
Sono soggetti all’obbligo di bollatura iniziale, oltre che alla numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (come il libro dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA), e ogni altro libro o registro per i quali norme speciali ne prevedano l’obbligo di bollatura.
L’obbligo di bollatura e vidimazione non sussiste per gli altri libri contabili previsti dal Codice Civile (come libro giornale e libro inventari) e dalle norme fiscali (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.).
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diverse a seconda che si tratti di registri contabili e libri sociali tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporti cartacei o tenuti in modalità informatica.
Nel primo caso, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro o di 32,00 euro, ove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima che il registro sia messo in uso.
In questa ipotesi, l’imposta può essere assolta, alternativamente:
- attraverso un pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle entrate, i quali rilasciano un contrassegno telematico;
- o un pagamento ai soggetti autorizzati attraverso il modello F23.
Nel diverso caso in cui i registri contabili ed i libri sociali siano tenuti con modalità informatiche, occorre fare riferimento al DM 17 giugno 2014, il quale prevede che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti deve essere corrisposta con versamento telematico tramite modello F24.
Per “documenti informatici fiscalmente rilevanti'” si intendono, oltre ai repertori ed ai libri di cui all’art. 2214, primo comma, del codice civile, anche ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 C.C.
In questo caso, il pagamento dell’imposta di bollo per gli atti, i documenti ed i registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Sui libri ed i registri per i quali è dovuta l’imposta di bollo, quale il libro giornale, tenuti in modalità informatica, l’imposta è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
A parere della risposta ad interpello n. 144/2026, il calcolo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse deve essere effettuato in modo autonomo, per ogni singolo periodo di imposta, e si interrompe alla chiusura di ogni singolo esercizio.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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