Rottamazione-quinquies
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Reggio Emilia, 2/2/2026
circolare 07|2026
Con la “rottamazione-quinquies”, la Legge di bilancio 2026 apre ad una nuova definizione agevolata dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
Diviene possibile estinguere i debiti iscritti a ruolo senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggi, con riguardo ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Queste le scadenze previste per la nuova rottamazione:
presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026;
comunicazione da Agenzia entrate-Riscossione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026;
pagamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 luglio 2026.
1. Soggetti ammessi.
Possono aderire alla nuova definizione tutti i contribuenti: persone fisiche, società ed enti, con debiti tributari e contributivi affidati all’agente della riscossione nel periodo indicato.
2. Debiti ammessi.
A differenza di quanto previsto dalla rottamazione-ter e dalla rottamazione-quater, la nuova rottamazione riguarda solo i carichi derivanti da:
· omessi versamenti di imposte risultanti da dichiarazioni annuali;
· liquidazione automatica delle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
· controllo formale delle dichiarazioni annuali (art. 36-ter del DPR n. 600/73 e 54-ter del DPR. n. 633/72);
· omessi versamenti di contributi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
· multe stradali irrogate da Amministrazioni statali.
Di conseguenza, non possono essere definiti i carichi derivanti da:
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti di valore e avvisi di liquidazione rilevanti ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali;
- avvisi di recupero dei crediti di imposta;
- avvisi di irrogazione di sanzioni.
Dal punto di vista della tipologia di tributi che possono essere sanati, accedono alla rottamazione-quinquies i debiti per:
imposte erariali e tributi (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IVIE, IVAFE);
imposte sostitutive;
contributi previdenziali INPS iscritti a ruolo, con esclusione, come visto, di quelli richiesti a seguito di accertamento;
multe stradali, limitatamente a interessi e maggiorazioni, derivanti dalla Prefettura o di carattere statale;
tributi regionali e locali (IMU, TARI, ecc.), a condizione che la Regione o l’Ente Locale di riferimento aderisca alla definizione agevolata.
3. L’agevolazione.
La rottamazione-quinquies consente di estinguere i carichi eliminando:
sanzioni e interessi;
interessi di mora;
somme aggiuntive (tipicamente dovute sui contributi);
aggi di riscossione.
Restano dovuti:
la somma capitale (essenzialmente, imposta o il contributo dovuti);
le spese per procedure esecutive e notifica della cartella.
Con riguardo alle violazioni del Codice della Strada, il beneficio è limitato all’abbattimento degli interessi (comprese le maggiorazioni) e degli aggi, mentre la sanzione pecuniaria originaria deve essere corrisposta integralmente.
4. Effetti della rottamazione-quinquies.
In sintesi, a partire dal momento di presentazione della domanda, per i carichi oggetto di definizione, si producono i seguenti effetti:
sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza;
sospensione fino alla scadenza della prima o unica rata degli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere alla data della domanda;
non possono essere disposti nuovi fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti);
non possono essere azionate nuove procedure esecutive e si blocca la prosecuzione di quelle già avviate se non c’è stato il primo incanto con esito positivo;
il debitore non è considerato inadempiente ai fini delle verifiche legate ai pagamenti della PA;
per i debiti contributivi definibili, è possibile ottenere il DURC.
La definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:
· dell’unica rata scelta dal debitore;
· di due rate, anche non consecutive, di quelle scelte dal debitore per dilazionare il pagamento;
· dell’ultima rata del piano di dilazione concordato.
5. Modalità di adesione.
L’adesione deve essere formalizzata con la presentazione di un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2026, utilizzando un modello reso disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
6. Il pagamento delle somme dovute.
Entro il 30 giugno 2026 l’Agente della riscossione comunica:
l’ammontare complessivo dovuto;
e, in caso di rateazione, importo delle rate e relative scadenze.
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato:
in unica soluzione: entro 31 luglio 2026;
in forma rateale: in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con rata minima pari a 100 euro.
A differenza di quanto previsto per la rottamazione-quater, per la nuova edizione della rottamazione non è prevista una tolleranza di 5 giorni per i versamenti tardivi.
In caso di opzione per il pagamento rateale, sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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