Rottamazione quinquies – Domande di adesione entro il 30 aprile 2026.
- lo Staff

- 20 apr
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Reggio Emilia, 20/04/2026
Circolare 27|2026
Il 30 aprile 2026 scade il termine per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies.
L’adesione deve rispettare le seguenti scadenze:
presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026;
comunicazione delle somme dovute da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026;
pagamento entro il 31 luglio 2026.
1. Soggetti ammessi.
Possono aderire all’edizione quinquies della rottamazione tutte le tipologie di contribuenti, quindi sia persone fisiche (con o senza partita IVA) che società ed enti, con debiti tributari e contributivi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
2. Debiti sanabili.
È possibile estinguere i debiti iscritti a ruolo essenzialmente senza il pagamento di sanzioni ed interessi, con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista della tipologia di tributi che possono essere sanati, accedono alla Rottamazione-quinquies i debiti per:
imposte erariali e tributi (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IVIE, IVAFE);
imposte sostitutive;
contributi previdenziali INPS iscritti a ruolo, con esclusione, come visto, di quelli richiesti a seguito di accertamento;
multe stradali, limitatamente a interessi e maggiorazioni, derivanti dalla Prefettura o di carattere statali;
tributi regionali e locali (IMU, TARI, ecc.), a condizione che la Regione o l’Ente Locale di riferimento aderisca alla definizione agevolata.
A differenza di quanto previsto dalla Rottamazione-ter e dalla Rottamazione-quater, la nuova rottamazione riguarda solo i carichi derivanti da:
· omessi versamenti di imposte risultanti da dichiarazioni annuali;
· liquidazione automatica delle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
· controllo formale delle dichiarazioni annuali (art. 36-ter del DPR n. 600/73 e 54-ter del DPR. n. 633/72);
· omessi versamenti di contributi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
· multe stradali irrogate da amministrazioni statali.
Di conseguenza, non possono essere definiti i carichi derivanti da:
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti di valore e avvisi di liquidazione rilevanti ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali;
- avvisi di recupero dei crediti di imposta;
- avvisi di irrogazione di sanzioni.
A condizione che rientrino tra i carichi rottamabili, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi che sono già stati oggetto:
· delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali si è incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle scadenze previste;
· della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici dell’agevolazione, in quanto non tutte le rate scadute a tale data risultano regolarmente versate.
Sono invece esclusi dalla nuova rottamazione i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.
3. L’agevolazione.
La rottamazione-quinquies consente di estinguere i carichi eliminando:
sanzioni e interessi,
interessi di mora,
somme aggiuntive (tipicamente dovute su contributi),
aggio di riscossione.
Restano dovuti:
la somma capitale (essenzialmente, imposta o il contributo dovuti),
le spese per procedure esecutive e notifica della cartella.
Per le violazioni del Codice della Strada, il beneficio è limitato all’abbattimento degli interessi (comprese le maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81) e degli aggi, mentre la sanzione pecuniaria originaria deve essere corrisposta integralmente.
4. Effetti della rottamazione-quinquies.
In sintesi, a partire dal momento di presentazione della domanda, per i carichi oggetto di definizione, si producono i seguenti effetti:
sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza;
sospensione fino alla scadenza della prima o unica rata degli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere alla data della domanda;
non possono essere disposti nuovi fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti);
non possono essere azionate nuove procedure esecutive e si blocca la prosecuzione di quelle già avviate, se non c’è stato il primo incanto con esito positivo;
il debitore non è considerato inadempiente ai fini delle verifiche legate ai pagamenti della PA;
per debiti contributivi definibili, è possibile ottenere il DURC.
5. Modalità di adesione.
L’adesione deve essere formalizzata con la presentazione di un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2026, utilizzando il modello reso disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
6. Il pagamento delle somme dovute.
Una volta presentata la domanda, entro il 30 giugno 2026 l’Agente della riscossione comunica:
l’ammontare complessivo dovuto;
in caso di rateazione, l’importo delle rate e relative scadenze.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:
in unica soluzione: entro 31 luglio 2026.
in forma rateale: in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con rata minima pari a 100 euro, sempre a partire dal 31 luglio 2026.
A differenza di quanto previsto per la Rottamazione-quater, per la nuova edizione della rottamazione non è prevista la tolleranza di 5 giorni per i versamenti tardivi.
In caso di opzione per il pagamento rateale, sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.
Attenzione: la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:
· dell’unica rata scelta dal debitore;
· di due rate, anche non consecutive, di quelle scelte dal debitore per dilazionare il pagamento;
· dell’ultima rata del piano di dilazione concordato.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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