Regime forfettario – Soglia di reddito di lavoro dipendente a 35.000 euro anche nel 2026
- lo Staff

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Reggio Emilia, 19/1/2026
Circolare 04|2026
Così come previsto lo scorso anno dalla Legge di bilancio per il 2025, la Legge di bilancio per il 2026 (Legge n. 199/2025) aumenta la soglia-limite di reddito di lavoro dipendente a 35.000 euro utile ai fini del regime forfettario anche per l’anno 2026.
Poiché il riferimento è ai redditi percepiti nell’anno precedente, nel 2026 possono continuare ad applicare il regime forfettario coloro che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e inferiori alla soglia di 35.000 euro.
L’innalzamento della soglia riguarda solo il 2025 ed il 2026: conseguentemente, in assenza di ulteriori modifiche legislative, ai fini dell’applicabilità del regime forfetario per gli anni dal 2027 in poi il limite tornerà a 30.000 euro.
1. La condizione di esclusione.
Varie sono le condizioni per accedere o permanere nel regime forfettario, oltre che per potervi aderire.
Fra le cause di esclusione dal regime forfetario, va annoverata quella che impedisce l’adesione a tale regime (o la permanenza in tale regime) a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro.
Non occorre verificare il superamento di tale soglia se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente a quello di adesione al regime forfetario.
La Legge di bilancio per il 2026 interviene proprio su tale requisito, aumentando il limite a 35.000 euro per l’anno 2026.
Tale limite deve intendersi riferito ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, ai fini dell’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2026.
Pertanto, il limite di reddito di lavoro dipendente percepito nel 2025 da non superare ai fini dell’accesso al o della permanenza nel regime forfetario nel 2026 è pari a 35.000 euro.
2. Come determinare il limite di 35.000 euro.
Ai fini della determinazione del limite di 35.000 (o 30.000) euro, va tenuto presente che, in base alla normativa fiscale, per “redditi di lavoro dipendente” si intendono:
- i redditi di lavoro dipendente in tutte le sue forme, incluse le indennità e le altre somme corrisposte dall’INPS o altri enti (per esempio disoccupazione, maternità, etc.) nonché, in via generale, le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro e, quindi, anche indipendentemente dalla prestazione di lavoro;
- i redditi di pensione (per pensioni di ogni genere ed assegni equiparati);
- la rivalutazione e gli interessi per crediti di lavoro.
Mentre per “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” si considerano tutti quelli previsti dall’art. 50 del TUIR, fra i quali si ricordano:
- borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- compensi percepiti da parte di amministratori, sindaci o revisori di società;
- compensi percepiti dai lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
- prestazioni pensionistiche delle forme di previdenza complementare.
Inoltre, considerata la finalità della disposizione, in linea generale si può ritenere che 30.000 (ora 35.000) euro rappresenti il limite quantitativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati effettivamente percepiti, indipendentemente dalla loro modalità di tassazione.
Ai fini della verifica di questo limite, tali redditi assumono pertanto rilevanza anche se sono:
- esenti (come, ad esempio, accade per alcune tipologie di borse di studio);
- assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (ad esempio: prestazioni delle forme pensionistiche complementari);
- assoggettati a imposta sostitutiva (ad esempio: somme per premi di risultato e welfare aziendale).
Con risposta ad interpello n. 102/E del 14/04/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo del limite di 30.000 euro percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati l'anno precedente non vanno considerati gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata.
Nonostante la risposta a interpello si riferisca agli emolumenti arretrati, si ritiene che siano esclusi dal calcolo di tale limite anche le altre somme aventi natura straordinaria assoggettate a tassazione separata (TFR o indennità equipollenti e altre indennità percepite alla cessazione del rapporto di lavoro o dei rapporti di collaborazione).
3. Esonero dalla verifica del limite.
La verifica della soglia non è necessaria se il rapporto lavorativo è cessato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui il contribuente intende accedere al regime forfetario, salvo che in tale anno:
- il soggetto abbia anche percepito un reddito da pensione, sia in costanza del rapporto di lavoro dipendente (cessato al 31/12), sia successivamente al termine del rapporto lavorativo oppure
- il soggetto abbia iniziato un altro rapporto di lavoro (in essere al 31 dicembre).
Sul punto, va ricordato che con la risposta ad interpello n. 358/2021, l’Agenzia delle entrate ha precisato che un rapporto di lavoro si considera cessato solo al termine del periodo di preavviso e non dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza delle dimissioni presentate dal lavoratore.
Pertanto, ad esempio, qualora la lettera di dimissioni sia stata presentata nel 2025 ma il periodo di preavviso termini nel corso del 2026, il regime forfetario potrà essere applicato solo dal 2027, posto il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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