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Nuovi criteri di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni a partire dal 2026.

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    lo Staff
  • 3 giorni fa
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Reggio Emilia, 26/1/2026

Circolare 06|2026

 

La Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) modifica il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate da parte di società di capitali, società di persone ed imprese individuali a seguito della cessione di partecipazioni.

 

La novità riguarda solo coloro che realizzano plusvalenze nell’ambito del reddito d’impresa.

 

Le persone fisiche che realizzano plusvalenze al di fuori del regime di impresa continuano a dover assoggettare queste plusvalenze ad un’imposta sostitutiva del 26%, tranne nel caso in cui procedano alla rivalutazione di queste partecipazioni corrispondendo un’imposta sostitutiva pari ora al 21%.

 

1.   La normativa sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate nell’ambito del reddito d’impresa in vigore fino al 31 dicembre 2025.

 

In base agli articoli 87 e 58 del TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2025, le plusvalenze derivanti essenzialmente dal realizzo di partecipazioni o di strumenti finanziari assimilati alle azioni, conseguite nell’esercizio d’impresa, sono parzialmente esenti dalle imposte sui redditi al ricorrere delle condizioni di seguito elencate:

a)     ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione (a tal fine, si applica il metodo LIFO);

b)    classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c)     residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato o, alternativamente, dimostrazione che, comunque, non si sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in un paese a fiscalità privilegiata; questo requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso (o per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo, se la controparte non appartiene allo stesso gruppo);

d)    esercizio da parte della società partecipata – ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo – di un’impresa commerciale; tale requisito non è richiesto per le partecipate con titoli negoziati in mercati regolamentati.

 

Per le partecipazioni in società holding occorre che i requisiti di cui alle lettere c) e d) sussistano nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

 

A seconda del soggetto percettore, cambiano le percentuali di esenzione dalla tassazione di queste plusvalenze, con le seguenti modalità:

-      le plusvalenze conseguite da parte di società ed enti commerciali residenti e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sono esenti per il 95% del loro ammontare;

-      le plusvalenze conseguite da parte di persone fisiche o di enti non commerciali nell’esercizio d’impresa sono esenti per il 41,86% del loro ammontare;

-      le plusvalenze percepite da parte di società di persone commerciali sono esenti in misura pari al 50,28%.

 

Eventuali minusvalenze non sono deducibili.

 

2.   La nuova normativa.

 

La Legge di bilancio non cambia tali percentuali di esenzione, ma le sottopone alla ulteriore condizione che la plusvalenza sia relativa ad una partecipazione:

-      diretta nel capitale non inferiore al 5%

-      o di valore fiscale non inferiore a 500mila euro.

 

Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, nelle forme previste dall’art. 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del Codice Civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

 

Come si vede, si tratta delle stesse nuove condizioni previste ai fini della esenzione al 95% degli utili distribuiti da parte di soggetti IRES previste sempre dalla Legge di bilancio 2026.

 

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

 

I nuovi limiti si applicano alle plusvalenze realizzate con riguardo alla cessione di partecipazioni acquisite o sottoscritte a decorrere dal 1° gennaio 2026. A questo scopo, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite o sottoscritte in data meno recente, in applicazione del criterio FIFO.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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