Nuovi criteri di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni a partire dal 2026.
- lo Staff
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Reggio Emilia, 26/1/2026
Circolare 06|2026
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La Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) modifica il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate da parte di società di capitali, società di persone ed imprese individuali a seguito della cessione di partecipazioni.
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La novità riguarda solo coloro che realizzano plusvalenze nell’ambito del reddito d’impresa.
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Le persone fisiche che realizzano plusvalenze al di fuori del regime di impresa continuano a dover assoggettare queste plusvalenze ad un’imposta sostitutiva del 26%, tranne nel caso in cui procedano alla rivalutazione di queste partecipazioni corrispondendo un’imposta sostitutiva pari ora al 21%.
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1.  La normativa sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate nell’ambito del reddito d’impresa in vigore fino al 31 dicembre 2025.
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In base agli articoli 87 e 58 del TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2025, le plusvalenze derivanti essenzialmente dal realizzo di partecipazioni o di strumenti finanziari assimilati alle azioni, conseguite nell’esercizio d’impresa, sono parzialmente esenti dalle imposte sui redditi al ricorrere delle condizioni di seguito elencate:
a)    ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione (a tal fine, si applica il metodo LIFO);
b)Â Â Â classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c)    residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato o, alternativamente, dimostrazione che, comunque, non si sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in un paese a fiscalità privilegiata; questo requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso (o per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo, se la controparte non appartiene allo stesso gruppo);
d)   esercizio da parte della società partecipata – ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo – di un’impresa commerciale; tale requisito non è richiesto per le partecipate con titoli negoziati in mercati regolamentati.
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Per le partecipazioni in società holding occorre che i requisiti di cui alle lettere c) e d) sussistano nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
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A seconda del soggetto percettore, cambiano le percentuali di esenzione dalla tassazione di queste plusvalenze, con le seguenti modalità :
-     le plusvalenze conseguite da parte di società ed enti commerciali residenti e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sono esenti per il 95% del loro ammontare;
-     le plusvalenze conseguite da parte di persone fisiche o di enti non commerciali nell’esercizio d’impresa sono esenti per il 41,86% del loro ammontare;
-     le plusvalenze percepite da parte di società di persone commerciali sono esenti in misura pari al 50,28%.
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Eventuali minusvalenze non sono deducibili.
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2.  La nuova normativa.
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La Legge di bilancio non cambia tali percentuali di esenzione, ma le sottopone alla ulteriore condizione che la plusvalenza sia relativa ad una partecipazione:
-Â Â Â Â Â diretta nel capitale non inferiore al 5%
-Â Â Â Â Â o di valore fiscale non inferiore a 500mila euro.
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Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, nelle forme previste dall’art. 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del Codice Civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
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Come si vede, si tratta delle stesse nuove condizioni previste ai fini della esenzione al 95% degli utili distribuiti da parte di soggetti IRES previste sempre dalla Legge di bilancio 2026.
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L’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
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I nuovi limiti si applicano alle plusvalenze realizzate con riguardo alla cessione di partecipazioni acquisite o sottoscritte a decorrere dal 1° gennaio 2026. A questo scopo, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite o sottoscritte in data meno recente, in applicazione del criterio FIFO.
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A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
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SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
