Reverse charge IVA nel settore della logistica – Operativa l’opzione per il versamento dell’IVA da parte del committente
- lo Staff
- 7 ago
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Reggio Emilia, 4/08/2025
Circolare 53|2025
A seguito dell’estensione del meccanismo del reverse charge anche ai servizi di logistica, è stata prevista la possibilità di versare l’IVA da parte del committente.
Con Provvedimento del 28 luglio 2025, tale possibilità è diventata operativa: l’Agenzia ha approvato il modello di Comunicazione attraverso il quale il committente, in accordo con il prestatore, può optare per effettuare il versamento dell’imposta.
1. La nuova normativa.
L’art. 1, commi 57-63 della Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), ha esteso il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e prestazioni di servizi di logistica.
Tale disposizione è però subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.
Al momento attuale, tale autorizzazione non è ancora stata concessa, pertanto il nuovo meccanismo di applicazione del reverse charge ad oggi non è applicabile.
Tuttavia, la Legge di bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio in base al quale, per le stesse prestazioni di servizi, il prestatore e il committente possono optare perché sia il committente ad eseguire il pagamento dell’IVA, in nome e per conto del prestatore, attraverso un meccanismo che somiglia allo split payment.
In questo caso:
- il prestatore resta solidalmente responsabile dell’imposta dovuta;
- la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta viene versata dal committente, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
L’opzione ha durata triennale e deve essere comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate con un modello apposito da approvare con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’opzione si considera esercitata alla data di trasmissione della comunicazione.
2. Il provvedimento attuativo per il versamento dell’imposta da parte del committente.
Il modello e le istruzioni per la comunicazione dell’opzione sono stati approvati con Provvedimento Prot. n. 309107/2025 del 28 luglio, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione deve essere presentata dal committente all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
La trasmissione telematica della comunicazione può essere effettuata a decorrere dal 30 luglio 2025 utilizzando i normali canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Per completezza, si segnala che, con la risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per il versamento dell’IVA da parte del committente.
Il codice tributo è il seguente:
- “6045”, denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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