Fringe benefit sulle auto aziendali – Quantificazione diversa a seconda delle date di concessione e di consegna dei veicoli.
- lo Staff
- 28 lug
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Aggiornamento: 29 lug
Reggio Emilia, 28/07/2025
ciroclare 52|2025
Ai fini della determinazione dei fringe benefit derivanti dalla concessione di auto aziendali ai dipendenti, dal 1° gennaio 2025 si applicano nuove soglie e percentuali differenziate tese a favorire i veicoli a minore impatto ambientale.
Per applicare le nuove regole, la firma del contratto, l’immatricolazione e la consegna del veicolo devono avvenire nel 2025.
1. Le norme di base.
Ai fini del calcolo del fringe benefit per le auto concesse ai dipendenti, l’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR fino al 31 dicembre 2024 prevedeva che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° luglio 2020, la quantificazione doveva essere pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio definito dalle tabelle ACI al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
La percentuale del 25% aumentava nel caso di veicoli maggiormente inquinanti.
La legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 48, della legge n. 207/2024) ha ridefinito gli ammontari dei fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
In particolare, riformulando l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, la Legge di bilancio ha previsto che in questo caso occorre considerare il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, sempre al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Il Decreto “Bollette” (DL. n. 19/2025, articolo 6 comma 2-bis) ha aggiunto un regime transitorio alla nuova normativa, prevedendo che per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 si applica il regime di tassazione in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Poiché la norma transitoria fa riferimento alla “concessione in uso promiscuo” e non anche alla stipulazione del relativo contratto, a parere della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10/2025 rileva la data di consegna del veicolo al dipendente.
2. I casi che possono prospettarsi.
Sulla base dell’intreccio della nuova e della vecchia normativa, oltre che della disciplina transitoria, è possibile puntualizzare che:
- per i veicoli concessi in uso ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 si applicano i criteri di determinazione dei fringe benefit in vigore fino al 31 dicembre 2024;
- anche per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 si applicano i criteri di determinazione dei fringe benefit in vigore fino al 31 dicembre 2024 (sulla base della norma transitoria);
- un veicolo aziendale ordinato e concesso ad uso promiscuo con contratto stipulato entro il 31 dicembre 2024, ma assegnato al dipendente in data successiva al 30 giugno 2025 deve essere trattato con il criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul ''valore normale'' al netto dell'utilizzo aziendale. Non rientra cioè nemmeno nell’ambito della nuova determinazione forfetaria del fringe benefit di cui all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR e quindi in questo caso si applicano le regole generali di quantificazione dei fringe benefit basate sul valore normale al netto dell’utilizzo aziendale di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR (in questo senso, la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 – par. 1.3 e la risposta ad interpello n. 192 del 22 luglio 2025);
- solo ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025 è necessario applicare il nuovo criterio di quantificazione dei fringe benefit.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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