Il nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero
- lo Staff
- 28 lug
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Aggiornamento: 29 lug
Reggio Emilia, 28/07/2025
circolare 51|2025
A partire dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. n. 180/2024 ha introdotto il nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero che si affianca al regime forfetario nazionale.
Attraverso l’adesione a tale regime, i titolari di partita IVA di piccole dimensioni stabiliti in uno Stato appartenente all’UE possono effettuare prestazioni di servizi e cessioni di beni in altri Stati appartenenti all’UE senza applicare l’IVA, a condizione che rispettino particolari soglie di volume d’affari.
Il regime potrebbe essere vantaggioso per coloro che effettuano prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali rilevanti territorialmente in Stati UE diversi dall’Italia oppure che effettuano vendite a distanza verso privati UE con rilevanza nel paese di destinazione.
1. Il nuovo regime.
Il nuovo regime prevede:
- per i titolari di partita IVA in Italia (persone fisiche o meno), la possibilità di accedere al regime di franchigia IVA per le operazioni che effettuano nel territorio di altri Paesi UE che prevedono tale regime di franchigia, a condizione che rispettino la soglia di fatturato prevista dal singolo Paese di riferimento e quella di 100.000 euro complessivi nell’ambito della UE nell’anno civile in corso e in quello precedente;
- per gli operatori-persone fisiche di altri Paesi UE, la possibilità di accedere al regime di franchigia IVA in Italia se non hanno realizzato nell’anno civile in corso né nell’anno civile precedente un volume d’affari superiore a 85.000 euro all’interno del territorio nazionale e superiore a 100.000 euro all’interno della UE.
2. Condizioni di ammissibilità.
L’accesso al regime è ammesso alle seguenti condizioni:
- il volume d’affari annuo complessivo realizzato nella UE non deve superare 100.000 euro nell’anno civile precedente e nell’anno civile in corso fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva;
- il volume d’affari annuo realizzato nello Stato UE in cui si applica il regime di franchigia non deve essere superiore nell’anno civile precedente e nell’anno civile in corso fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva a quello previsto da tale Stato (es. euro 25.000 per la Germania);
- il titolare di partita IVA deve comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati UE;
- l’operatore IVA è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia solo nel territorio dello Stato.
Per aderire al regime di franchigia IVA transfrontaliero, occorre compilare e trasmettere la comunicazione preventiva definita con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 460166 del 30/12/2024.
Secondo tale Provvedimento, la comunicazione deve essere trasmessa attraverso una particolare procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione è finalizzata ad ottenere il numero di identificazione “EX” che sarà composto dal numero di partita IVA del richiedente seguito dal suffisso “EX”.
3. Detrazione dell’IVA.
Attraverso l’adesione al nuovo regime IVA, le piccole imprese italiane possono, quindi, esentare da IVA le operazioni che rilevano in altri Stati membri.
D’altro canto, è però previsto che non sia possibile detrarre l’IVA sugli acquisti di beni e servizi connessi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi che beneficiano dell’esenzione.
4. Valutazioni di convenienza.
Il regime di franchigia IVA transfrontaliero è una facoltà per gli operatori IVA e non opera in modo automatico; pertanto, i soggetti interessati devono valutare se questo regime sia compatibile o meno con la propria situazione specifica.
Inoltre, va considerato che il regime di franchigia transfrontaliero IVA non deve necessariamente essere applicato in tutti i paesi UE che prevedono un regime di franchigia, ma è possibile richiederne l’accesso solo ad alcuni Stati membri e applicare le regole ordinarie negli altri.
Il nuovo regime è compatibile con il regime speciale OSS che permette di applicare l’IVA dovuta negli altri Paesi UE direttamente attraverso la posizione IVA italiana, ma è incompatibile con il regime IOSS, ossia con lo sportello unico per le importazioni di beni di modico valore.
Considerata l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti inerenti alle operazioni attive rientranti nel regime di franchigia, l’adesione potrebbe essere valutata con maggiore favore per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario italiano per i quali è già prevista l’indetraibilità dell’imposta a monte e per i quali sarebbe poi possibile effettuare operazioni in altri Paesi UE senza il versamento dell’imposta a destinazione.
Al contrario, a causa della perdita del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, l’adesione potrebbe risultare più complessa e meno conveniente per i titolari di partita IVA che applicano l’IVA nei modi ordinari.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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