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Regime forfettario – Valutazioni per il 2024.

Le condizioni da rispettare per accedere regime agevolato o restarvi nel 2024 sono molte, la prima delle quali è quella di non aver incassato più di 85.000 euro nel 2023.


Dopo un breve riassunto delle condizioni di accesso e di permanenza nel regime, oltre che della cause che lo escludono, vediamo di focalizzare alcuni spunti di riflessione, anche sulla scorta di quanto chiarito dalla recentissima circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023.


  1. Condizioni di accesso e di permanenza.

Possono accedere al regime forfetario o rimanervi coloro che, nell’anno precedente:

  1. hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro. In caso di periodo di imposta inferiore a 365 giorni, tale limite deve essere ragguagliato ad anno. Chi accede al regime agevolato iniziando una nuova attività senza averne esercitata un’altra nell’anno precedente deve far riferimento ai ricavi/compensi presunti che stima di incassare nell’anno di inizio;

  2. hanno sostenuto spese per personale dipendente e per lavoro accessorio di importo complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.

L’adesione al regime forfetario è naturale in ogni periodo d’imposta in cui si possiedono i requisiti e vi si permane fino al periodo d’imposta in cui si verifica il superamento dei limiti. In questo caso, la fuoriuscita dal regime avviene a decorrere dal periodo d’imposta successivo.

Nel caso di soggetti che possiedano sia i requisiti per l’accesso al regime degli impatriati che quelli per accedere al regime forfetario, questi devono scegliere a quale regime aderire. Infatti, non è possibile avvalersi di entrambi i regimi contemporaneamente.


  1. Cause di esclusione.

Non possono avvalersi del regime forfetario coloro che:

  1. si avvalgono, anche marginalmente, di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito;

  2. non sono residenti in Italia, salvo che risiedano in un paese UE o SEE e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

  3. in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;

  4. contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo, possiedono partecipazioni in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari. Oppure controllano (direttamente o indirettamente) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali a loro volta esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte da parte dei soggetti forfetari;

d-bis) esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Fa eccezione il caso di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’attività professionale;

d-ter) nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro. Non occorre verificare il superamento di tale soglia se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente a quello di adesione al regime forfetario.


  1. Quando verificare le cause di esclusione.

In generale, l’assenza di queste cause di esclusione va verificata prima di accedere al regime forfetario ed anche durante il periodo di applicazione di tale regime. Nel caso in cui la causa ostativa sopraggiunga durante un periodo d’imposta di applicazione del regime forfetario e non sia eliminata entro tale periodo, il contribuente fuoriesce dal regime a decorrere dall’anno successivo.

A tali principi fa eccezione la causa ostativa di cui alla lettera d-ter), in quanto il superamento del limite di retribuzione di 30.000 euro deve essere verificato con riferimento all’anno precedente a quello in cui il soggetto desidera accedere al forfait o permanervi.


  1. Analisi delle cause di esclusione.

Ciascuna causa di esclusione deve essere attentamente approfondita, anche perché nella realtà si presentano le più svariate casistiche.

Ad esempio, a proposito dell’impossibilità di accedere al regime forfetario nel caso in cui si possiedano partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, sia in caso di inizio di una nuova attività che nel caso di attività già in corso, è possibile applicare il regime forfetario solo a condizione che queste partecipazioni siano cedute.

Se la cessione avviene entro la fine del periodo di imposta, diviene possibile applicare il regime forfetario a decorrere dal periodo d’imposta successivo.

Inoltre, è interessante sottolineare che il possesso di una partecipazione in una società semplice, agricola o immobiliare non preclude l’accesso al regime forfetario, perché produce redditi fondiari e non redditi di partecipazione.


  1. Fuoriuscita dal regime in corso d’anno.

In deroga al principio generale secondo cui la fuoriuscita dal regime forfetario si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono stati superati i limiti di accesso o permanenza o si è verificata una causa di esclusione, dal 2023 vige una causa di esclusione immediata ed automatica dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi ed i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.

In questo caso:

  • ai fini reddituali, per il periodo in cui i ricavi o i compensi superano tale limite il reddito viene determinato con modalità ordinarie e occorre applicare le normali aliquote dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali;

  • ai fini IVA, l’imposta è dovuta a partire dalle operazioni che implicano il superamento del limite ed è fatto salvo il comportamento tenuto con riguardo alle operazioni già effettuate.


Come chiarito dal par. 4.2 della circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, il forfetario che nel 2023 incassa più di 100.000 euro di ricavi o compensi fuoriesce immediatamente dal regime forfetario. E quindi nel 2023 il suo reddito va determinato e tassato con criteri ordinari. Ma se nel 2024 i suoi incassi scendono al di sotto di 85.000 euro, può rientrare nel regime forfetario a partire dal 2025.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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