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Regime forfetario – Obbligo di fatturazione elettronica



L’obbligo di emissione della fattura elettronica si estende anche a chi ha una partita IVA in regime forfetario. Vediamo in che tempi e con quali modalità.


1. Istituzione dell’obbligo di fatturazione elettronica

A decorrere dal 1° luglio 2022, anche i forfetari sono tenuti ad emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, a condizione che, nell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

Solo i forfetari per cui ricorrono queste condizioni sono attualmente obbligati all’emissione della fattura elettronica, mentre per tutti gli altri forfetari l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nel 2022 o nel 2023.

Per i forfetari che iniziano l’attività nel 2023, vista l’imminenza dell’entrata in vigore dell’obbligo per tutti di emettere fattura elettronica, è consigliabile emettere fatture elettroniche già a decorrere dal 2023.

Resta in ogni caso fermo, anche per i forfetari, l’obbligo di emettere fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione, già in vigore ben prima del 2022.

Da ultimo, i forfetari obbligati all’emissione delle fatture elettroniche devono conservare in forma elettronica sia tali fatture che quelle di acquisto ricevute tramite SDI.


2. Agevolazioni per i forfetari che emettono fatture elettroniche

I forfetari che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento ai fini delle imposte dirette è ridotto di anno, quindi in linea generale è ridotto da sei a cinque anni.

Tale regola dovrebbe valere ormai solo per i forfetari non ancora obbligati alla fatturazione elettronica.

Nel caso in cui, oltre alla fattura elettronica, venga garantita la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro, la riduzione dei termini di accertamento è di due anni.


3. Imposta di bollo

Poiché le fatture emesse da parte di forfetari non sono soggette ad IVA, nel caso di fatture di importo superiore a 77,47 euro è necessario applicare anche il bollo, in forma virtuale.

Sono invece esenti da imposta di bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni in cui i forfetari sono debitori dell’IVA e quindi assolvono l’imposta tramite il meccanismo del reverse charge.

Nel caso in cui venga addebitata al cliente, l’imposta di bollo entra a far parte sia del compenso o del ricavo incassato che dell’imponibile previdenziale che ne deriva.

Il pagamento dell’imposta di bollo applicata in forma virtuale viene eseguito indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al forfetario. In questo modo, l’importo dell’imposta di bollo dovuta viene direttamente addebitato al forfetario.


4. Fatture emesse da parte di un professionista forfetario

Un professionista forfetario iscritto ad una cassa professionale normalmente include in fattura anche il contributo integrativo, ed un professionista iscritto alla gestione separata INPS può esercitare in fattura la rivalsa facoltativa dei contributi dovuti in misura pari al 4%.

Nel primo caso, il contributo non concorre alla formazione del compenso, nel secondo caso invece la rivalsa entra a far parte del compenso da assoggettare a tassazione.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



Circolare _29_Forfetari e obbligo di fattura elettronica
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