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Regime forfetario – Condizioni di accesso e permanenza, e cause di esclusione.



Esaminati i vantaggi fiscali e gestionali del regime forfetario, è il momento di passare in rassegna le condizioni di accesso e di permanenza nel regime, oltre alle cause che impediscono l’accesso o la permanenza nel regime (cause di esclusione).


1. Condizioni di accesso e di permanenza.

Possono accedere al regime forfetario o rimanervi coloro che, nell’anno precedente:

  1. hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. Chi accede al forfait iniziando una nuova attività senza averne esercitata un’altra nell’anno precedente deve far riferimento ai ricavi/compensi presunti che stima di incassare nell’anno di inizio;

  2. hanno sostenuto spese per personale dipendente e per lavoro accessorio di importo complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.

Entrambi questi requisiti devono essere posseduti anche da parte di coloro che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dopo averne cessata un’altra nell’anno solare precedente.

L’adesione al regime forfetario è naturale in ogni periodo d’imposta in cui si possiedono i requisiti e vi si permane fino al periodo d’imposta in cui si verifica il superamento dei limiti. In questo caso, la fuoriuscita dal regime avviene a decorrere dal periodo d’imposta successivo.

In ogni caso, resta salva la possibilità di scegliere di adottare un regime IRPEF-IVA ordinario anche se si possiedono i requisiti per accedere o permanere nel regime forfetario.


2. Cause di esclusione.

Non possono avvalersi del regime forfetario coloro che:

a) si avvalgono, anche marginalmente, di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) non sono residenti in Italia, salvo che risiedano in un paese UE o SEE e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;

d) contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo, possiedono partecipazioni in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari. Oppure controllano (direttamente o indirettamente) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali a loro volta esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte da parte dei soggetti forfetari;

d-bis) esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Fa eccezione il caso di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’attività professionale;

d-ter) nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro. Non occorre verificare il superamento di tale soglia se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente a quello di adesione al regime forfetario.


3. Quando verificare le cause di esclusione.

In generale, l’assenza di queste cause di esclusione va verificata prima di accedere al regime forfetario ed anche durante il periodo di applicazione di tale regime. Nel caso in cui la causa ostativa sopraggiunga durante un periodo d’imposta di applicazione del regime forfetario e non sia eliminata entro tale periodo, il contribuente fuoriesce dal regime a decorrere dall’anno successivo.

A tali principi fa eccezione la causa ostativa di cui alla lettera d-ter), in quanto il superamento del limite di retribuzione di 30.000 euro deve essere verificato con riferimento all’anno precedente a quello in cui il soggetto desidera accedere al forfait o permanervi.


4. Fuoriuscita dal regime in corso d’anno.

In deroga al principio generale secondo cui la fuoriuscita dal regime forfetario si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono stati superati i limiti di accesso o permanenza o si è verificata una causa di esclusione, la legge di bilancio per il 2023 ha introdotto una causa di esclusione immediata ed automatica dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi ed i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.

In questo caso:

  • ai fini reddituali, per il periodo in cui i ricavi o i compensi superano tale limite il reddito viene determinato con modalità ordinarie e normale applicazione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali;

  • ai fini IVA, l’imposta è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che implicano il superamento del limite ed è fatto salvo il comportamento tenuto con riguardo alle operazioni già effettuate.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.





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