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Regime forfetario – Vantaggi fiscali e facilità di gestione




Il regime forfetario è caratterizzato da convenienza fiscale (imposta sostitutiva del 15 o del 5%) e facilità di gestione. Vediamo quali sono gli elementi fondamentali che lo caratterizzano.


1. SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL REGIME FORFETARIO

Possono accedere al regime forfetario solo le persone fisiche che aprono una partita IVA, quindi:

  • imprenditori individuali (anche imprese famigliari e coniugali in forma non societaria)

  • artisti e professionisti.


2. VANTAGGI CONTABILI E GESTIONALI

E’ il regime più semplice che un imprenditore individuale o un professionista possa adottare quando apre la partita IVA.

Infatti, l’imposta dovuta viene calcolata prendendo in considerazione unicamente le fatture emesse ed incassate. In base al totale di queste fatture il reddito viene conteggiato in modo forfetario in base al codice ATECO dell’attività svolta. Ed è proprio questo reddito determinato forfetariamente a costituire la base imponibile per il calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.

In questo modo, non rilevano i costi effettivamente sostenuti ma solo quelli determinati forfetariamente sulla base del codice ATECO attribuito all’attività svolta. Allo scopo di valutare se aderire o meno al regime forfetario, il primo elemento da considerare è quindi l’ammontare dei costi da sostenere, poiché se si stima che questi costi rientreranno nei limiti stimati forfetariamente, è presumibile che, in presenza di tutti i requisiti richiesti, sia conveniente aderire al regime forfetario, mentre in caso contrario può essere consigliabile determinare il reddito con criteri ordinari.

Oltre all’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, gli altri vantaggi contabili e gestionali riservati ai forfetari sono i seguenti:

  • esonero dal calcolo degli ISA;

  • sui compensi percepiti dai forfetari-lavoratori autonomi non devono essere operate le ritenute;

  • sui compensi pagati a terzi i forfetari non devono operare le ritenute, tranne nel caso in cui corrispondano redditi di lavoro dipendente.


3. PARTICOLARITÀ IVA

Sotto il profilo degli adempimenti IVA, i forfetari:

  • sono esonerati dagli obblighi contabili previsti ai fini IVA, ma devono emettere fattura elettronica (obbligatoria per tutti i forfetari dal 2024);

  • non esercitano la rivalsa dell’IVA e la fattura non deve riportare l’addebito dell’imposta;

  • non detraggono l’IVA relativa agli acquisti;

  • non eseguono le liquidazioni periodiche e i versamenti IVA;

  • sulle fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro devono applicare la marca da bollo da due euro;

  • devono numerare e conservare le fatture di acquisto e le bolle doganali, così come le fatture di vendita.


4. IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sul reddito forfetario è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali in misura pari al:

  • 15%

  • o al 5% (in caso di forfetari “start up”).

E’ possibile applicare l’imposta sostitutiva agevolata del 5% anziché quella del 15% a condizione che:

a) nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, il forfetario non abbia esercitato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività esercitata non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di un’altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, tranne nel caso in cui l’attività svolta in precedenza consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di un’attività professionale;

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e dei compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di adesione al regime forfetario non superi il limite di 85.000 euro.


5. VANTAGGI CONTRIBUTIVI

I forfetari:

  • possono dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati dal reddito forfetario;

  • nel caso di imprenditori iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti, sul reddito determinato forfetariamente, che costituisce base imponibile anche ai fini previdenziali, la contribuzione dovuta può essere ridotta del 35%.

Per avvalersi del regime previdenziale agevolato occorre presentare comunicazione all’INPS in sede di iscrizione o, per coloro che sono già in attività, entro il 28 febbraio dell’anno da cui decorre l’agevolazione.

Ai fini pensionistici, il regime forfetario potrebbe implicare un accreditamento di mesi inferiori all’anno: questo avviene quando i contributi risultanti dall’agevolazione sono inferiori a quelli calcolati sul reddito minimale contributivo.

La riduzione contributiva facoltativa del 35% non è cumulabile:

  • con la riduzione contributiva del 50% prevista per i pensionati over 65%;

  • con la riduzione di tre punti percentuali prevista per i collaboratori di età non superiore a 21 anni.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



Circolare 25 _Forfetari_Elementi di base e vantaggi di gestione
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