Nuovi criteri di tassazione dei dividendi a partire dal 2026
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Circolare 01|2026
Reggio Emilia, 12/1/2026
La Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) modifica il regime di tassazione dei dividendi percepiti da parte di società di capitali, società di persone ed imprese individuali, riservando la parziale imponibilità prevista fino al 2025 solo a coloro che rispettino particolari condizioni.
Per i dividendi deliberati a partire dal 1° gennaio 2026, in molti casi viene escluso il regime di tassazione parziale vigente fino al 2025, che prevedeva:
· tassazione sulla base del 5% del loro ammontare per i percettori soggetti ad IRES;
· in generale, tassazione sul 58,14% del loro ammontare per le imprese soggette ad IRPEF (società di persone ed imprese individuali).
La novità riguarda solo chi percepisce dividendi nell’ambito del reddito d’impresa: per le persone fisiche che percepiscono dividendi al di fuori del regime di impresa la tassazione resta quella dell’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.
1. La modifica normativa.
In primo luogo, la Legge di bilancio modifica l’art. 89 del TUIR, prevedendo che gli utili:
- distribuiti da parte di società ed enti soggetti ad IRES (in primis, società di capitali)
- e percepiti da parte di soggetti IRES
concorrono interamente a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti.
A tale regola fanno eccezione, e quindi per questi vige ancora l’esonero da tassazione pari al 95%, gli utili distribuiti da parte di soggetti nei quali sia detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo ex art. 2359 comma 1, n. 1) e comma 2 del Codice Civile, tenendo conto di eventuali effetti di demoltiplicazione prodotti dalla catena partecipativa di controllo.
In secondo luogo, con gli stessi criteri, la Legge di bilancio modifica l’art. 59 del TUIR, che riguarda i criteri di tassazione degli utili distribuiti da parte di soggetti IRES, quindi essenzialmente da parte di società di capitali, ad imprese individuali e società di persone.
Anche in questo caso viene stabilito che gli utili percepiti da tali soggetti concorrono interamente alla formazione del reddito dell’esercizio in cui vengono percepiti.
A tale principio fa eccezione il caso in cui si tratti di utili percepiti per effetto di una partecipazione diretta nel capitale del soggetto erogatore non inferiore al 5% del capitale o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
In tale ipotesi, gli utili concorrono a formare il reddito dei percipienti in misura pari al 58,14%.
Anche in questo caso, ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, ex art. 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del Codice Civile, tenendo conto dell’eventuale effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa di controllo.
2. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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