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Regime forfetario – Anticipazioni dalla Legge di bilancio 2026 – Limite di 35.000 euro anche per il 2026.

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    lo Staff
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Reggio Emilia, 08/12/2025

Circolare 82|2025

 

Pur in attesa di conoscere il testo definitivo della Legge di bilancio 2026, ci pare utile segnalare che, sulla base delle bozze attualmente disponibili, anche per il 2026 il limite di reddito di lavoro dipendente o assimilato per accedere o permanere nel regime forfetario dovrebbe restare pari a 35.000 euro.

 

1.   La condizione legata al limite di reddito di lavoro dipendente o assimilato. 

 

In linea generale, l’accesso o la permanenza nel regime forfetario sono legati ad una serie di condizioni, una delle quali è quella di non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che eccedono l'importo di 30.000 euro. La verifica di questa soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

La Legge di bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024) ha aumentato tale limite a 35.000 euro per l’anno 2025. Poiché il riferimento è ai redditi percepiti nell’anno precedente, sulla base di questa norma nel 2025 hanno potuto continuare ad applicare il regime forfetario i clienti che nel 2024 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a 35.000 euro.

 

Sulla base delle bozze della Legge di bilancio per il 2026 attualmente disponibili, tale limite maggiorato di 35.000 euro dovrebbe essere confermato anche per il 2026. In questo modo, nel 2026 potrebbero avvalersi del regime forfetario coloro che nel 2025 non superano il limite di reddito di lavoro dipendente e assimilati di 35.000 euro.

 

2.   Come determinare il limite.

 

Per stabilire se il limite di 30.000 (o 35.000) euro viene superato o meno, va tenuto presente che la nostra normativa fiscale (art. 49 del TUIR) qualifica come “redditi di lavoro dipendente”:

-      i redditi di lavoro dipendente in tutte le sue forme, incluse le indennità e le altre somme corrisposte dall’INPS o da altri enti (per esempio: indennità di disoccupazione, maternità, ecc.), nonché, in via generale, le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro;

-      i redditi di pensione (per pensioni di ogni genere ed assegni equiparati);

-      la rivalutazione e gli interessi per crediti di lavoro.

 

Per “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” si considerano tutti quelli previsti dall’art. 50 del TUIR. Fra questi si ricordano:

-      borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;

-      i compensi percepiti da parte di amministratori, sindaci o revisori di società;

-      i compensi percepiti dai lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;

-      le prestazioni pensionistiche delle forme di previdenza complementare.

 

In linea generale, si può ritenere che 30.000 (o 35.000) euro rappresenti il limite quantitativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati effettivamente percepiti, indipendentemente dalla loro modalità di tassazione.

 

Pertanto, ai fini della verifica di questo limite, tali redditi assumono rilevanza anche se sono:

-      esenti (come, ad esempio, accade per alcune tipologie di borse di studio);

-      assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (ad esempio: prestazioni delle forme pensionistiche complementari);

-      assoggettati a imposta sostitutiva (come accade ad esempio per i premi di risultato).

Con risposta ad interpello n. 102/E del 14/04/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del computo del limite di 30.000 euro percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati nell'anno precedente non vanno considerati gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata.

Nonostante tale risposta si riferisca agli emolumenti arretrati, si ritiene che siano esclusi dal computo del suddetto limite anche le altre somme di natura straordinaria assoggettate a tassazione separata (TFR o indennità equipollenti e altre indennità percepite al momento della cessazione del rapporto di lavoro o dei rapporti di collaborazione).

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



 
 
 

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