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POS e registratori telematici collegati a partire dal 5 marzo 2026.

Reggio Emilia, 2/03/2026

Circolare 16|2025

 

Dal 2026 è obbligatorio collegare gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (come i registratori telematici) con gli strumenti di pagamento elettronico.

 

A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi e dall’altro che vi sia un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all’invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici.

 

Non è previsto un collegamento fisico fra terminali POS o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, ma l’utilizzo di un servizio online di comunicazione all’Agenzia delle entrate attraverso una funzionalità messa a disposizione all’interno del portale web “Fatture e corrispettivi”.

 

Notizie di stampa specializzata anticipano che la procedura di collegamento fra POS e registratori telematici sarà attiva a partire dal 5 marzo 2026.

 

1.   Il collegamento.

 

L’obbligo di collegamento è previsto fra:

-      strumenti di memorizzazione dei corrispettivi (registratori telematici e procedura web “Documento commerciale online”);

-      e strumenti di pagamento elettronico; sono considerati tali gli strumenti hardware (dispositivi fisici) e software (piattaforme online, app e altri analoghi) attraverso i quali avviene l’incasso elettronico dei corrispettivi.

 

Allo scopo di attivare i pagamenti elettronici, gli esercenti sottoscrivono con operatori finanziari contratti di convenzionamento, che prevedono l’utilizzo di un POS fisico (dispositivo hardware) o di un POS virtuale (piattaforma web, app o simili) per l’accettazione ed il trattamento delle operazioni di incasso dei corrispettivi, basate su carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabile.

 

Al momento dell’emissione del documento commerciale di vendita, l’esercente deve indicare e registrare nel registratore telematico la modalità attraverso la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buono pasto, gift card, ecc.).

 

Occorre prestare molta attenzione a questa indicazione, perché nel caso venga inserita in modo errato è sanzionabile in misura pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

 

I dati dei pagamenti memorizzati devono essere trasmessi telematicamente in forma aggregata su base giornaliera all’Agenzia delle entrate con le modalità e le regole tecniche già operative, attraverso la trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri.

 

2.   Esclusioni dall’obbligo di collegamento.

 

L’obbligo di collegamento non è previsto per i corrispettivi:

-      certificati attraverso distributori automatici (“vending machine”);

-      relativi alle cessioni di carburanti;

-      relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici

anche se incassati con pagamenti elettronici.

 

Restano esclusi anche i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, quelli derivanti dalla vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

 

3.   Modalità operative.

 

Per adempiere il nuovo obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, gli esercenti devono:

-      accedere, direttamente o tramite un intermediario, all’area riservata sul portale Fatture e Corrispettivi e selezionare il servizio web “Gestione collegamenti”;

-      associare la matricola del registratore telematico ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risultano titolari; per agevolare l’inserimento, la procedura metterà a disposizione dell’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, già comunicato da parte degli intermediari finanziari;

-      registrare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento.

Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico, ma utilizzando la procedura web “Documento commerciale online”, il collegamento dovrà essere effettuato all’interno di tale procedura.

 

4.   Termini di registrazione.

 

Il nuovo adempimento prevede un avvio graduale, con le seguenti tempistiche:

-      la prima e più consistente comunicazione dei collegamenti riguarderà gli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026 e dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web; considerando che la data di messa a disposizione della funzionalità di comunicazione dei collegamenti sarà il 5 marzo, la comunicazione dei collegamenti attivi a gennaio 2026 dovrà essere eseguita entro il 19 aprile;

-      successivamente, per i POS attivati nei mesi successivi (ossia da febbraio 2026 in avanti), o nel caso di variazioni nei dati già registrati, la comunicazione dovrà essere effettuata tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione del POS. Quindi, ad esempio, i collegamenti tra POS e registratori telematici relativi al mese di aprile 2026 dovranno essere registrati tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026.

 

5.   Sanzioni.

 

Come in parte già anticipato, a seguito dell’introduzione del nuovo obbligo, dal 1° gennaio 2026 saranno applicabili queste nuove sanzioni:

-      in caso di mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, pur a fronte della corretta liquidazione del tributo, è prevista una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, oltre la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

-      il mancato collegamento dello strumento di pagamento al registratore telematico comporterà l’irrogazione di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro, oltre all’applicabilità delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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