Il calendario delle certificazioni CU e CUPE 2026
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Reggio Emilia, 9/03/2026
circolare 17|2026
Entro il 16 marzo 2026, occorre consegnare ai lavoratori dipendenti e trasmettere all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica contenente, oltre ai dati fiscali dei loro redditi percepiti nel 2025, anche i relativi contributi dovuti all’INPS.
Entro il 16 marzo, occorre anche consegnare il modello CUPE, la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES incassati nel 2025.
Occorre ricordare anche le scadenze legate al rilascio delle certificazioni per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e per i dati delle locazioni brevi.
1. Il calendario delle CU 2026.
Per le CU relative al 2025, il termine di consegna è unico: tutte le certificazioni per reddito di lavoro dipendente, reddito di lavoro autonomo e redditi diversi devono essere consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Sono invece molto diversi fra loro i termini di trasmissione telematica delle CU all’Agenzia delle entrate.
In particolare, i sostituti d’imposta, a seconda della tipologia di reddito certificato, devono rispettare le seguenti scadenze di invio:
· 16 marzo 2026: è la scadenza di trasmissione delle certificazioni necessarie all’elaborazione della dichiarazione precompilata modello 730. Si tratta in particolare delle CU contenenti:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (occasionali);
- redditi diversi;
· 16 marzo 2026: sempre entro questa data gli intermediari immobiliari e i portali telematici devono trasmettere i dati dei corrispettivi e delle ritenute operate sulle locazioni brevi;
· 30 aprile 2026: si tratta della nuova scadenza di trasmissione delle CU contenenti esclusivamente:
- redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
- provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
tali certificazioni permetteranno l’acquisizione dei dati necessari alla dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA;
· 31 ottobre 2026: termine di trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata.
2. La consegna del modello CUPE.
Il modello CUPE deve essere rilasciato ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES e corrisposti nel corso del 2025, e non deve essere inviato all’Agenzia delle entrate.
La certificazione CUPE non va rilasciata con riguardo agli utili ed agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (ordinariamente del 26%).
Si tratta normalmente degli utili distribuiti a persone fisiche non in regime di impresa formati a partire dal 2018, per i quali si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26%, senza distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata.
Per gli utili formati fino al 31 dicembre 2017, può invece essere applicata ancora la norma transitoria di cui alla Legge n. 205/2017 che riguarda le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui, quindi, nel 2025 siano stati distribuiti questi utili formati fino al 31 dicembre 2017, potrebbero prospettarsi le seguenti ipotesi:
· le distribuzioni a soci persone fisiche non in regime di impresa e non qualificati (soggetti che possiedono una quota di partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale non superiore al 25%) sono state effettuate applicando una ritenuta a titolo di imposta e quindi non è necessario rilasciare certificazioni;
· le distribuzioni a soci persone fisiche qualificati (che quindi possiedono quote superiori alle percentuali di qualificazione) non in regime di impresa devono essere assoggettate a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi e quindi devono essere certificate da CUPE.
La CUPE deve essere consegnata anche a tutti gli altri percettori diversi dai soci persone fisiche non in regime di impresa, indipendentemente dal momento di formazione degli utili.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI

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