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Legge di bilancio 2026 – Stretta sui pagamenti della PA ai lavoratori autonomi dal 15 giugno 2026.

Reggio Emilia, 9/03/2026

Circolare 18|2026



 

La Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) accelera le procedure di recupero dei crediti vantati da Agenzia delle entrate-Riscossione nei confronti dei lavoratori autonomi, attraverso i pagamenti dovuti nei loro confronti da parte di enti della Pubblica Amministrazione.

 

A decorrere dal 15 giugno 2026, Agenzia delle entrate-Riscossione può recuperare anche crediti di importo inferiore a 5.000 euro, se dovuti da parte di lavoratori autonomi che devono riscuotere a loro volta crediti nei confronti della PA.

 

1.   La normativa di base.

 

In linea generale, l’art. 48-bis del DPR. n. 602/73 prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti per forniture di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso Agenzia delle entrate-Riscossione se il beneficiario di questi pagamenti ha posizioni debitorie aperte per versamenti derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo.

 

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento e segnalare il problema ad Agenzia delle entrate-Riscossione che può quindi attivare procedure di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Il blocco dei pagamenti si attiva per qualsiasi carico iscritto a ruolo, anche non di carattere tributario.

 

Può quindi riguardare non solo imposte, ma anche multe per violazioni del Codice della strada o contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali, sempre se dovuti per effetto di iscrizioni a ruolo.

 

2.   La modifica introdotta dalla Legge di bilancio.

 

La Legge di bilancio per il 2026 elimina il limite di debiti della PA nei confronti dei fornitori-lavoratori autonomi che fanno scattare la segnalazione all’Agente della Riscossione.

 

Nella sostanza, a decorrere dal 15 giugno per i pagamenti dovuti da enti pubblici a lavoratori autonomi quali ad esempio dottori commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri per servizi svolti nell’esercizio della loro attività, l’obbligo di verifica della presenza o meno di debiti erariali in capo a questi soggetti da parte di enti pubblici scatterà per tutti i pagamenti dovuti loro, indipendentemente dall’importo.

 

Gli enti pubblici dovranno quindi verificare se i lavoratori autonomi ai quali intendono effettuare pagamenti hanno o meno posizioni debitorie aperte nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione per effetto della notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.

 

In caso affermativo, gli enti pubblici dovranno effettuare il pagamento a favore:

·      dell’Agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica,

·      del beneficiario, per le somme eventualmente eccedenti il debito.

 

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un ente della Pubblica Amministrazione dovesse erogare ad un professionista compensi per 4.000 euro e risultasse che questo professionista ha debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione per un ammontare pari a 2.500 euro, si attiverebbe la procedura di blocco del pagamento da parte della PA e:

·      2.500 euro sarebbero acquisiti da parte dell’Agente della Riscossione;

·      solo i restanti 1.500 sarebbero erogati al professionista.

 

Tuttavia, così come avviene in generale, anche nel caso di debiti a carico di lavoratori autonomi il blocco dei pagamenti non si applica a coloro che abbiano ottenuto la dilazione dei pagamenti dovuti in base ad iscrizioni a ruolo ex art. 19 del DPR. n. 602/73.

 

Inoltre, non si applica a coloro che aderiscano alla rottamazione-quinquies.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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