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Ravvedimento speciale per i periodi di imposta 2020-2023 – Provvedimento attuativo.

4 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

Reggio Emilia, 2/11/2026

 Circolare 74|2026


Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate stabilisce le modalità ed i termini di comunicazione delle opzioni per accedere al ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023, riservato a coloro che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale per gli anni 2026-2027.

 

È possibile aderire al ravvedimento speciale per tutte o anche solo per alcune delle annualità sanabili.

 

Per ciascuna annualità, l’opzione per l’adesione al ravvedimento speciale si esercita versando le imposte sostitutive dovute.

 

1.   Ravvedimento Speciale - Soggetti interessati.

 

In base all’art. 29 del DLgs. n. 148/2026, possono aderire al ravvedimento speciale coloro che:

-      hanno applicato gli ISA;

-      rinnovano il concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.

 

In linea generale, quindi, non sono ammessi al ravvedimento speciale i soggetti che presentano una causa di esclusione da ISA nei periodi di imposta oggetto di ravvedimento speciale o che non hanno aderito al CPB nel biennio 2024-2025.

 

Con riguardo ai soggetti esclusi dagli ISA, possono comunque accedere al ravvedimento speciale coloro che hanno un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro, che non determinano il reddito con criteri forfetari e che, anche per una delle annualità comprese fra il 2020 e il 2023, non hanno applicato gli ISA per effetto:

-      di una causa di esclusione legata alla pandemia da Covid-19;

-      di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;

-      di una causa di esclusione per multiattività.

 

Possono accedere al ravvedimento speciale anche i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, con riguardo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento (art. 29, comma 16, del D.Lgs. n. 148/2026).

 

Il nuovo Provvedimento chiarisce che coloro che nell’anno oggetto di ravvedimento hanno conseguito sia un reddito d’impresa che un reddito di lavoro autonomo, possono accedervi solo se esercitano l’opzione per l’adesione per entrambe le categorie di reddito.

 

Analogamente agli scorsi anni, nei cassetti fiscali dei soggetti interessati sono disponibili i prospetti di liquidazione delle imposte sostitutive dovute sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia.

 

2.   Annualità interessate.

 

È possibile aderire al ravvedimento speciale per una o più delle annualità dal 2020 al 2023 a condizione che, per tali anni, non sussistano cause di esclusione da ISA (ad eccezione nei casi particolari indicati in precedenza).

 

3.   Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento.

 

Analogamente a quanto previsto nelle precedenti edizioni del ravvedimento speciale, il nuovo provvedimento stabilisce che l’opzione per il ravvedimento si esprime, per ogni annualità, provvedendo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute ed indicando nel modello F24:

-      nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento;

-      il numero della rata da versare ed il numero complessivo delle rate;

-      i codici tributo che verranno stabiliti con una risoluzione apposita.

 

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona solo attraverso il pagamento di tutte le rate.

 

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

In ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, non è possibile ottenere il rimborso delle imposte sostitutive già versate.

 

Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atti di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

Per le società di persone, le associazioni professionali e le società di capitali che applicano il regime di trasparenza fiscale, il versamento:

-        dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, deve essere effettuato da parte loro;

-        dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, può essere eseguito da parte loro o da parte dei singoli soci o associati.

 

Scadenza e versamenti.

 

Il versamento dell'imposta sostitutiva che esprime l’opzione per il ravvedimento speciale deve essere effettuato in un’unica soluzione, tra il primo gennaio 2027 ed il 15 marzo 2027.

 

In alternativa, è possibile effettuare il versamento in forma rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2026.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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