Tassa UE di due euro sulle vendite online a partire dal 1° novembre 2026.
Reggio Emilia, 2/11/2026
Circolare 73|2026
A decorrere dal 1° novembre 2026, entra in vigore la nuova Union Handling Fee (UHF), una tassa di importo pari a due euro per ciascun articolo importato tramite vendita a distanza.
1. La nuova tassa.
La nuova tassa è destinata a coprire i costi doganali relativi alla verifica dei dati, all’analisi dei rischi, alle infrastrutture informatiche/doganali e dei controlli, compresi i servizi resi dall’Autorità doganale dell’Unione Europea.
La UHF deve essere riscossa con riguardo alle importazioni di merci oggetto di vendite a distanza e si applica per ciascun articolo, indipendentemente dal valore della merce. Sono quindi colpite sia le spedizioni di valore superiore a 150 euro che quelle di valore inferiore a tale importo.
Resta in ogni caso applicabile anche il dazio temporaneo di importo pari a 3 euro in vigore dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 e previsto per tutti i beni importati di valore fino a 150 euro, venduti a distanza (ad esempio, tramite e-commerce), indipendentemente dal sistema IVA utilizzato (IOSS, procedure speciali o standard).
A differenza del dazio temporaneo di 3 euro, la UHF è prevista in via permanente, non ha scadenze temporali.
Inoltre, non è rimborsabile.
2. Chi paga la nuova tassa.
Di norma, la nuova tassa UHF dovrà essere corrisposta dal dichiarante del bene, pertanto:
- dal titolare del codice IOSS (o dal suo rappresentato);
- dall’utente di accordi speciali (o dal suo rappresentante);
- o dal rappresentante doganale indiretto.
3. Trattamento fiscale.
La UHF deve essere considerata una spesa accessoria alla cessione; pertanto, concorre alla formazione della base imponibile IVA.
4. Obbligo PID.
Sempre a partire dal 1° novembre 2026, per le merci oggetto di vendite a distanza di beni importati contenute in spedizioni di valore non superiore a 150 euro e soggette al dazio forfettario di 3 euro dovranno essere indicati i PID (Product Identifiers – Codici identificativi dei prodotti).
Si tratta di informazioni riferite a commercianti e produttori che dovrebbero facilitare i controlli doganali garantendo una corretta applicazione dei divieti e delle restrizioni sul commercio elettronico.
Nella sostanza, tali codici dovrebbero consentire alle autorità doganali di acquisire informazioni sulla catena di approvvigionamento, in modo da agevolare l’individuazione delle merci non conformi.
In tal modo, dovrebbero essere evitati fenomeni di concorrenza sleale e di elusione fiscale e dovrebbero essere incentivati la tutela dei consumatori e la sicurezza dei prodotti.
5. Il contributo nazionale.
Per completezza, si ricorda che la Legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 126 della Legge n. 199/2025) ha istituito un contributo nazionale pari a 2 euro per ciascuna spedizione di beni:
- provenienti da Paesi extraUE;
- di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Tale contributo deve essere riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci spedite.
Nella sostanza, pertanto, oltre ai tre euro di dazi ed ai due euro di UHF, sulle importazioni di beni di modico valore dovrebbe essere dovuto anche il contributo nazionale.
L’entrata in vigore di questo nuovo prelievo è fissata al 1° gennaio 2027, ma secondo il disegno di legge di bilancio 2027 dovrebbe essere abolito.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



Commenti