Reverse charge IVA – Quando applicarlo nell’ambito dell’edilizia.
Reggio Emilia, 26/10/2026
Circolare 72|2026
Fra i casi in cui l’obbligo di applicazione dell’IVA viene posto a carico del cliente attraverso il meccanismo del reverse charge, va segnalato quello delle operazioni effettuate nell’ambito del settore edile.
1. Il reverse charge.
Il reverse charge (o inversione contabile) è uno speciale meccanismo in base al quale, anziché applicare le regole generali vigenti in materia di IVA, il debitore dell’imposta è il cliente, cessionario o committente dell’operazione.
A fronte di una fattura emessa da parte del fornitore senza applicazione dell’IVA, in linea generale il cliente deve integrare la fattura ricevuta.
Applicando tale meccanismo, normalmente il cliente non deve procedere al versamento dell’IVA, poiché deve registrare la fattura di acquisto integrata sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti.
Nel caso in cui, pertanto, la doppia registrazione sia contestuale e non si applichino limiti alla detraibilità dell’IVA, l’importo dell’imposta a debito è neutralizzato da quello a credito e, di fatto, non si produce alcun versamento di IVA.
2. Settore edile.
Nel settore dell’edilizia, il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici.
A tal fine, in linea generale, a partire dal 1° aprile 2025 occorre fare riferimento ai codici ATECO 2025.
3. Nozione di “edificio”.
Visto che, ai fini dell’applicazione del reverse charge, le prestazioni qualificate come “edili” devono essere effettuate su “edifici”, per “edificio” occorre considerare “qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome” (cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E/2015).
Rientrano nella particolare disciplina del reverse charge anche le prestazioni rese su parti dell’edificio che ne costituiscano un elemento integrante (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).
Inoltre, il reverse charge deve essere applicato a prestazioni di servizi che riguardano sia fabbricati ad uso abitativo che fabbricati strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio).
Il reverse charge non si applica invece alle prestazioni “edili” rese su beni mobili di qualsiasi tipo o su impianti accatastati in via autonoma rispetto all’edificio del quale fanno parte
4. Subappalti in edilizia.
Laddove non risulti applicabile il reverse charge alle prestazioni di carattere edile, tali prestazioni, se rese da subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale, possono comunque essere soggette a reverse charge, alle condizioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) del DPR. n. 633/72.
Il meccanismo di cui alla lett. a) si applica in relazione alle prestazioni rese, anche se in via non esclusiva o prevalente, da parte di soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o di ristrutturazione di immobili o nei confronti di un appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
5. Prevalenza rispetto allo split payment.
L'applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi edili prevale sul meccanismo dello split payment.
Infatti, l'art. 17-ter del DPR. n. 633/72 prevede espressamente che le disposizioni in materia di split payment non si applicano qualora la Pubblica Amministrazione, società o ente destinatario dell’operazione sia il debitore dell'imposta.
6. Rapporti con il regime forfetario.
Il reverse charge non si applica alle operazioni effettuate da parte di soggetti che applicano il regime forfetario: per tali soggetti rimane obbligatoria l’emissione della fattura (pur se senza addebito dell’IVA a titolo di rivalsa), che dovrà riportare l’annotazione “operazione in franchigia da IVA” e l’indicazione del riferimento normativo (art.1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014).
Qualora, invece, un soggetto forfetario effettui acquisti che richiedono l’applicazione del reverse charge, per tali acquisti sarà tenuto ad assolvere l’IVA e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovrà versare l’imposta a debito.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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