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Ravvedimento speciale da CPB – Nuova edizione per i periodi di imposta 2020-2023.

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Tempo di lettura: 6 min

Reggio Emilia, 7/09/2026

Circolare 60|2026



L’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026 reintroduce il ravvedimento speciale, riservandolo questa volta solo a coloro che rinnovano il concordato preventivo biennale per gli anni 2026 e 2027.

 

In attesa di conoscere le modalità di adesione alla nuova versione del ravvedimento speciale, ne riepiloghiamo gli elementi fondamentali, che nella sostanza non si discostano da quelli previsti per l’edizione dello scorso anno.

 

Ricordiamo che la scadenza per aderire alla nuova edizione del concordato preventivo biennale, condizione fondamentale per accedere al ravvedimento speciale, è fissata al 31/10/2026.

 

1.   Ravvedimento Speciale - Soggetti interessati.

 

In base al nuovo art. 29 del DLgs. n. 148/2026, possono aderire al ravvedimento speciale coloro che:

-      hanno applicato gli ISA;

-      rinnovano il concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.

 

In linea generale, quindi, non sono ammessi al ravvedimento speciale i soggetti che presentano una causa di esclusione da ISA nei periodi di imposta oggetto di ravvedimento speciale o che non hanno aderito al CPB nel biennio 2024-2025.

 

In merito ai soggetti esclusi dagli ISA, possono comunque accedere al ravvedimento speciale coloro che hanno un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro, che non determinano il reddito con criteri forfetari e che, anche per una delle annualità comprese fra il 2020 e il 2023, non hanno applicato gli ISA per effetto:

-      di una causa di esclusione legata alla pandemia da Covid-19;

-      di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;

-      di una causa di esclusione per multiattività.

 

Restano esclusi in ogni caso coloro che aderiscono al regime forfetario, anche perché già esclusi dalla edizione del CPB di quest’anno, oltre che da quella dell’anno scorso.

 

Possono aderire al ravvedimento speciale anche i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare: in questo caso occorre prendere a riferimento il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento (art. 29, comma 16, del D.Lgs. n. 148/2026).

 

2.   Annualità interessate.

 

È possibile aderire per una o più delle annualità dal 2020 al 2023 a condizione che, per tali anni, non sussistano cause di esclusione da ISA (tranne nei casi particolari indicati in precedenza).

 

3.   Base imponibile.

 

A seguito dell’adesione, occorre versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, oltre che dell’IRAP.

 

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità dal 2020 al 2023 e tale reddito incrementato nella misura del:

·  5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

·  10% per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;

·  20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

·  30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

·  40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

·  50% per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’IRAP viene definita con gli stessi criteri; quindi, è determinata sulla base della differenza fra valore della produzione già dichiarato in ogni annualità e valore della produzione incrementato delle stesse percentuali ora indicate.

 

Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria in presenza di una delle cause di esclusione dagli ISA, la base imponibile è determinata come differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2026 (ossia al 12 agosto 2026) per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. 

 

Per l’IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato del 25%.

 

4.   Imposta sostitutiva.

 

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è stabilita nelle seguenti misure, da calcolare sul valore della base imponibile determinata come indicato in precedenza, tenendo presente che, in considerazione della pandemia da COVID-19, per i periodi di imposta 2020 e 2021 le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.

 

 

Per le annualità

Aliquota

Condizione

 

2022 – 2023

10%

se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 8

12%

se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore ad 8

15%

se il voto ISA dell’anno fiscale è inferiore a 6

2022 – 2023

 

8,75%

Soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 12,5%).

 

 

2020 – 2021

7%

se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 8

8,4%

se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 6

10,5%

se il voto ISA dell’anno fiscale è inferiore a 6

 

8,75%

Soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 12,5%).

 

L’imposta sostitutiva ai fini IRAP è stabilita nella seguente misura, da calcolare sul valore della base imponibile forfetizzata, sempre considerando che per i periodi di imposta 2020 e 2021 l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.

 

Per le annualità

Aliquota

Condizione

2022 – 2023

3,9%

Per tutti i contribuenti, tranne coloro che hanno una causa di esclusione ISA con possibilità di adesione al ravvedimento speciale.

 

2022 – 2023

 

2,73%

Soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 3,9%).

 

2020 – 2021

 

2,73%

Per tutti i contribuenti, compresi i soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 3,9%).

 

In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.

 

5.   Scadenze e versamenti.

 

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione tra il primo gennaio ed il 15 marzo 2027.

 

In alternativa, è possibile effettuare il versamento in forma rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.

 

In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.

 

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, non è possibile ottenere il rimborso delle imposte sostitutive già versate.

 

Occorre sempre ricordare che il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atti di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

In base all’art. 29, comma 11, del DLgs. n. 148/2026, per le società di persone, le associazioni professionali e le società che applicano il regime di trasparenza fiscale, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito direttamente da parte loro, anziché da parte dei singoli soci o associati.

 

6.   Effetti del ravvedimento speciale.

 

Una volta eseguito il versamento in un’unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale delle imposte sostitutive dovute, per i periodi d'imposta 2020, 2021 2022 e 2023 non possono essere eseguiti accertamenti analitici, analitici-induttivi o induttivi ai fini delle imposte dirette e analitici-induttivi ai fini IVA.

 

Tuttavia, resta la possibilità di eseguire questi accertamenti nei seguenti casi:

a)     decadenza dal concordato preventivo biennale;

b)    applicazione nei confronti dei soggetti ISA di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per reati di carattere penale-tributario, per false comunicazioni sociali o altri reati, compiuti negli anni dal 2020 al 2023;

c)     mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;

d)    dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione ai fini ISA che permettono comunque l’accesso al concordato.

 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la decadenza riguarda unicamente l’annualità di riferimento. In tali casi restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso e per l’Agenzia è possibile procedere ad accertamento.

 

Ampliamento dei termini di accertamento.

 

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB per il biennio 2026-2027 e adottano, per una o più annualità tra i periodi di imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 il regime del ravvedimento speciale, i termini di decadenza dall’accertamento per imposte dirette ed IVA relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029.

 

Invece, per coloro cui si applicano gli ISA e che aderiscono al CPB senza optare per il ravvedimento speciale, tali termini di decadenza in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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