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Fringe benefit sulle auto aziendali in uso ai dipendenti – Novità in vigore dal 2026.

7 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

Reggio Emilia, 14/09/2026

Circolare 58|2026


 

Ai fini della determinazione dei fringe benefit derivanti dalla concessione di auto aziendali ai dipendenti, si applicano regole differenziate tese a favorire i veicoli a minore impatto ambientale.

 

Con decorrenza dal 2026, il D.Lgs. n. 148/2026 modifica i criteri di calcolo considerando anno di immatricolazione ed eventuali optional.

 

1.      La norma in vigore fino al 31 dicembre 2025.

 

Ai fini del calcolo del fringe benefit per le auto concesse ai dipendenti, l’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR prevede che la quantificazione deve essere pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio definito dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

 

Tale percentuale è ridotta al:

-      10%, per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;

-       20%, per i veicoli elettrici ibridi plug­-in.

 

Le percentuali così determinate si applicano ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

2.      La nuova norma in vigore dal 1° gennaio 2026.

 

L’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2026 sostituisce integralmente l’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR confermando in primo luogo la regola di base secondo cui il fringe benefit deve essere calcolato considerando il 50% (o il 10% o il 20%, per i veicoli più ecologici) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio definito dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

 

Tra tali ammontari, vanno incluse anche le somme addebitate per utilizzo di accessori o allestimenti.

 

Tuttavia, per la determinazione del fringe benefit, la nuova norma non fa più riferimento né al momento di stipula del contratto di assegnazione del veicolo, né al requisito della nuova immatricolazione come condizione da verificare al momento dell’assegnazione, ma all’anzianità di immatricolazione dell’auto assegnata: le percentuali di calcolo del fringe benefit dovranno essere incrementate del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

 

Tale aumento del 50% riguarda tutte le tipologie di auto assegnate, indipendentemente dal tipo di alimentazione, quindi anche le auto elettriche.

 

In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del compenso in natura deve essere aumentato del 5%.

 

Nella sostanza, quindi, l’importo determinato forfetariamente in base alle tabelle ACI:

-      è da considerare al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente con riguardo non solo all’utilizzo dell’auto, ma anche di eventuali accessori o allestimenti;

-      va incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;

-      va incrementato del 5% in presenza di accessori o allestimenti non previsti dalle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal dipendente.

 

Da ultimo, poiché viene meno il requisito legato alla nuova immatricolazione, è da ritenere che le nuove regole si applichino anche alle auto riassegnate ai dipendenti diversi dal primo assegnatario.

 

3.   La normativa transitoria.

 

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026.

 

Sulla base dell’intreccio della nuova e delle vecchie disposizioni, oltre che della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2024, che definiva il fringe benefit sulla base delle emissioni di anidride carbonica, i criteri di quantificazione possono essere così riepilogati:

-      per i veicoli concessi in uso ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 si applicano i criteri di determinazione dei fringe benefit sulla base delle regole previste al 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione; dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione tali valori devono essere incrementati del 50%;

-      anche per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 si applicano i criteri di determinazione dei fringe benefit in vigore al 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione e una volta trascorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione tali valori devono essere incrementati del 50%;

-      per i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 sulla base delle disposizioni vigenti in tale anno, il criterio forfetario di tassazione previsto per tale anno non cambia, fatta salva la necessità di monitorare nel tempo il superamento o meno del limite del quinquennio ai fini dell’aumento della percentuale di calcolo del fringe benefit.

 

Tali criteri si applicano anche nei casi in cui le auto siano concesse in uso promiscuo ad un altro dipendente, diverso dal primo assegnatario.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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