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Ravvedimento speciale anche per le violazioni 2022 entro il 2 aprile 2024

 

La legge di conversione del decreto Milleproroghe estende la possibilità di fruire del ravvedimento speciale anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. La scadenza di versamento è il 2 aprile 2024.

 

1.   Il ravvedimento speciale.

 

Con la legge di bilancio 2023, è stata istituito il ravvedimento speciale, che consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate con il pagamento di 1/18 della sanzione, oltre ad imposta ed interessi.

 

Con il ravvedimento speciale è possibile regolarizzare:

  • tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso per i periodi di imposta ancora accertabili, purché la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata, comprese le violazioni da controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73 (indebite deduzioni e detrazioni di imposta);

  • le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’IVAFE e all’IVIE che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600/73, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio.

 

Sono invece esclusi dal ravvedimento speciale:

  • i casi in cui siano stati notificati atti di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;

  • le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni e le violazioni di natura formale;

  • gli omessi versamenti di imposte

  • le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero. In questo caso, rimane la possibilità di utilizzare il ravvedimento “classico” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

 

Con riguardo alle violazioni ravvedibili, va sottolineato che entrano nella sanatoria unicamente le violazioni che riguardino contemporaneamente:

  • le dichiarazioni;

  • i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

 

Inoltre, il ravvedimento speciale concerne espressamente le violazioni riguardanti le dichiarazioni "validamente presentate". Pertanto, non possono essere sanate le omesse dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP e del sostituto di imposta e le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni, sempre considerate omesse.

 

Il ravvedimento concerne le violazioni "riguardanti le dichiarazioni". Sono quindi ravvedibili le violazioni che si sostanziano in una dichiarazione infedele punita, nella misura base, con una sanzione dal 90% al 180% dell'imposta.

 

È irrilevante l'evasione o, più in generale, la condotta che ha dato luogo all'infedeltà: si può trattare di costi indeducibili, inesistenti, ricavi non dichiarati, locazioni non dichiarate, indebita fruizione di agevolazioni e così via.

 

Ai fini del perfezionamento della prima edizione del ravvedimento speciale, lo scorso anno la prima scadenza di versamento era fissata al 30 settembre 2023, con possibilità di rateazione in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima dovevano essere maggiorate degli interessi al tasso del 2% annuo.

 

2.      La riapertura del ravvedimento speciale.

 

Nella prima versione del ravvedimento speciale, lo scorso anno la legge di bilancio 2023 aveva introdotto la possibilità di sanare le violazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed ai periodi precedenti.

 

La legge di conversione del “decreto Milleproroghe” estende ora la possibilità di accedere al ravvedimento speciale anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.*

 

Pertanto, ora è possibile regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate.

 

Ai fini della regolarizzazione è necessario:

  • rimuovere le irregolarità o le omissioni commesse;

  • versare l’imposta, la sanzione pari ad 1/18 del minimo e gli interessi dovuti.

 

Il versamento può avvenire, alternativamente:

  • in un’unica soluzione entro il 2 aprile 2024 (il 31 marzo è il giorno di Pasqua ed il 1° aprile è festa);

  • oppure in quattro rate di pari importo da versare entro il 2 aprile, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

 

In caso di rateazione delle somme, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


* con riferimento al ravvedimento “speciale”, il cui versamento è in scadenza 2 aprile, precisiamo che, al momento della pubblicazione di questa circolare, non risulta ancora del tutto chiaro se effettivamente i periodi sanabili si estendano fino a comprendere anche le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il nostro parere va in questo senso, ma corre l’obbligo di precisare che, in assenza di una pronuncia definitiva della Agenzia delle Entrate, si riscontrano ad oggi parerei contrastanti. Sarà nostra cura informarvi non appena l’Agenzia avrà chiarito la situazione.


Circolare 21_2024_Riapertura del ravvedimento speciale
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