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Pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2024 entro il 30 giugno 2025

circolare 43|2025

Reggio Emilia, 25/06/2025


 

Entro il 30 giugno occorre pubblicare le erogazioni pubbliche ricevute nel 2024.

 

Sono tenuti al rispetto di questa scadenza sia coloro che inseriscono questa informazione sui siti internet che coloro che la inseriscono nella nota integrativa e che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

Restano esclusi da tale obbligo coloro che nel 2024 abbiano percepito un ammontare di sovvenzioni inferiore a 10.000 euro.

 

1.      Soggetti tenuti all’adempimento.

 

Sono tenuti all’obbligo di pubblicazione:

-    le imprese commerciali, tenute all’iscrizione al registro delle imprese;

-    gli enti non commerciali: associazioni, Onlus e fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, le associazioni di protezione ambientale e le associazioni di consumatori.

 

Le imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese devono pubblicare le informazioni sulle erogazioni pubbliche percepite nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio ed eventualmente del loro bilancio consolidato.

 

Per tali soggetti, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui sono state percepite le erogazioni.

 

Nel caso in cui il bilancio sia stato approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (e, quindi, per il bilancio 2024, entro il 30 giugno 2025), il termine di pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene differito al 30 giugno.

 

Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata è previsto l’obbligo di pubblicazione, alternativamente:

-      entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet, con modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza di un proprio sito, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza;

-      nella Nota integrativa, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio.

 

Le imprese non tenute alla redazione della Nota integrativa (imprese individuali, società di persone e micro imprese) devono effettuare la pubblicazione su un proprio sito internet, con modalità non accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria cui appartengono.

 

2.      Le erogazioni che devono essere pubblicate.

 

Devono essere pubblicati importi e informazioni relativi a: sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di carattere non generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati da parte di Pubbliche amministrazioni.

 

Poiché il riferimento è agli importi “effettivamente erogati” da parte di Pubbliche amministrazioni, è da ritenere che occorra pubblicare gli importi ricevuti nel 2024 sulla base del criterio di cassa.

 

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione e la pubblicazione degli aiuti su tale Registro sostituisce l’obbligo di pubblicazione in via autonoma.

 

3.   Sanzioni.

 

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione può essere punita con una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

 

Nel caso in cui decorrano 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa, la sanzione comminabile consiste nella restituzione integrale dei benefici ricevuti ai soggetti che li hanno erogati.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


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