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Principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020



Newsletter 2/2020.



Fonti: L: 27/12/2019 n. 160 (“legge di bilancio 2020”) in vigore dal 1/1/2020

Riepiloghiamo di seguito le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.


1) Rivalutazione dei beni d’impresa La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione: • riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018; • deve essere effettuata nel primo bilancio dell’esercizio successivo che termina dopo l’entrata in vigore della Finanziaria 2020 (per i soggetti “solari”, si tratta del bilancio al 31.12.2019); • deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione: • è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare nelle seguenti misure: • 12% per i beni ammortizzabili (era il 16%); • 10% per i beni non ammortizzabili (era il 12%); • è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità). L’affrancamento della riserva in sospensione sconta un’imposta del 10% (zero per i semplificati). Si rammentano le principali caratteristiche: - Riconoscimento del maggior valore: a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; - Beni immobili: i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data dell’1/12/2021; - Versamento delle imposte sostitutive: anche tramite compensazione in un’unica rata nel termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi o in rate frazionate; - Sono esclusi gli “immobili merce”. 2) Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 al di fuori del regime d’impresa. Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020: • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

3) Ripristino dell’ACE La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018. È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.

4) Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità. Deducibilità per il periodo d’imposta 2019 “solare” È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Deducibilità per i periodi d’imposta successivi al 2019 “solare” La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del: • 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”); • 70%, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”); • 100% a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal periodo 2023 “solare”).

5) Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020 e in relazione ai veicoli di “nuova immatricolazione”, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare: • per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI; • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%; • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021; • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021. Sono esclusi i contratti già in essere, per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa (determinazione del fringe benefit nella misura fissa del 30%).

6) Buoni pasto – Limiti di esclusione dall’imposizione Dall’01.01.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di: • 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro); • 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro). Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

7) Proroga Super-ammortamento e Iper-ammortamento – Introduzione del Credito d’imposta sugli investimenti Super-ammortamento e Iper-ammortamento L’art. 1 del D.L. 30.04.2019 n. 34 ha reintrodotto il super-ammortamento con maggiorazione del 30% per gli investimenti in beni nuovi effettuati dal 1.4.2019 al 31.12.2019 (con finestra al 30.06.2020 purché entro il 31.12.2019 sia perfezionato il contratto di vendita/leasing e sia pagato il 20% di acconto/maxicanone). L’agevolazione è pertanto esclusa per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1.1.2019 al 31.3.2019. Rispetto alle precedenti versioni dell’agevolazione, è stato introdotto un tetto massimo agli investimenti agevolabili pari a 2,5 milioni di euro. Si rammenta che sono esclusi dall’agevolazione: - i beni immateriali; - i mezzi di trasporto di cui all’art. 164 c. 1 del TUIR; - i beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; - i fabbricati e le costruzioni; - i beni indicati nell’All. 3 alla L. 108/2015. La proroga vale anche per l’iper-ammortamento per gli investimenti agevolabili compiuti dal 1/1/2019 al 31/12/2019 (o entro il 31.12.2020 purché entro il 31.12.2019 sia perfezionato il contratto di vendita/leasing e sia pagato il 20% di acconto/maxicanone). Credito d’imposta Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 (con finestra al 30.06.2020 purché entro il 31.12.2019 sia perfezionato il contratto di vendita/leasing e sia pagato il 20% di acconto/maxicanone), in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta. Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni): • nella misura del 6% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del: • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto: • nella misura del 15% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro. Il credito d’imposta: • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; • spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno); • nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione; • non ha natura di aiuto di stato. La norma prevede inoltre alcune nuove condizioni: - il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e il corretto versamento dei contributi a favore dei lavoratori; - è previsto un obbligo di preventiva comunicazione al MISE; - nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione. L’utilizzo del credito d’imposta non è soggetto alla preventiva presentazione della DR. Non si applicano inoltre le seguenti limitazioni alla compensazione: - 250 mila euro relativamente agli utilizzi di crediti d’imposta in RU; - 700 mila euro limite generale alle compensazioni; - Divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti superiori a 1.500 euro. E’ stato introdotto un periodo di sorveglianza: i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento (salvo investimento “sostitutivo”). Lo Studio, attraverso i vostri Professionisti di riferimento, è a disposizione per approfondire le tematiche oggetto della circolare.



NEWSLETTER 2-2020
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