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Novità del D.L. 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”)

In data 30 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il D.L. 157/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il D.L. viene anche individuato come decreto “Ristori-quater”, in quanto successivo ad altri tre decreti pubblicati recentemente ed aventi le medesime finalità; nello specifico trattasi dei:

  1. D.L. 137/2020, c.d. decreto “Ristori” (oggetto di precedente circolare);

  2. D.L. 149/2020, c.d. decreto “Ristori-bis”;

  3. D.L. 154/2020, c.d. decreto “Ristori-ter”.

Di seguito un approfondimento in merito alle novità di carattere fiscale introdotte dal decreto.



1. PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP


Il comma 1 dell’articolo 1 dispone la proroga, già annunciata dal MEF nella giornata di venerdì, attraverso il comunicato stampa num. 269, dall’ordinaria scadenza del 30 novembre al 10 dicembre del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta esclusivamente dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano.

I seguenti commi ampliano la portata della proroga, individuando quale termine ultimo di versamento il 30 aprile 2021 per i seguenti soggetti:

  1. soggetti ISA che presentano un calo del fatturato di almeno il 33% tra il 1° semestre 2020 ed il medesimo periodo del 2019 operanti su tutto il territorio nazionale: trattasi di una conferma delle disposizioni dettate da precedenti decreti, che hanno già sancito la proroga dell’adempimento per i contribuenti ISA (articolo 98, D.L. n. 104/2020 e articolo 6, D.L. n. 149/2020);

  2. per imprese, professionisti e artisti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso;

  3. a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 al D.L. n. 137/2020 (decreto “Ristori”) e 2 al D.L. n. 149/2020 (decreto “Ristori-bis”) (entrambi allegati alla circolare), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i ristoranti nelle zone arancioni, così come definite al 26 novembre 2020, non rilevando quindi il passaggio di colorazione verificatosi a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 29.11.2020: la proroga spetta quindi anche ai soggetti delle Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte passate da zona “rossa” a zona “arancio”.



2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE


L’articolo 2 dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel mese di dicembre 2020 da parte dei seguenti soggetti:

  1. esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma) con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso;

  2. imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019;

  3. a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

  4. a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni;

  5. operanti nei settori economici individuati nell’ allegato 2 al D.L. n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” (in allegato alla circolare);

  6. esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.


I versamenti oggetto di sospensione sono i seguenti:

  1. ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/73 (vengono quindi espressamente escluse le ritenute sui redditi da lavoro autonomo ed altri redditi ex art. 25, D.P.R. n. 600/73, che rimangono da versare secondo le scadenze ordinarie) e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta;

  2. IVA dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16 dicembre;

  3. acconto IVA 2020 in scadenza il 28 dicembre;

  4. contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure;

  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata da effettuarsi entro il 16 marzo 2021.



3. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP


L’articolo 3 allinea il termine di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi (Modd. Redditi PF, SP, SC ed ENC) e di quella Irap alla proroga generalizzata dei versamenti disposta dall’articolo 1, differendo anch’essa dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.



4. PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE


L’articolo 4 sposta dal 10 dicembre 2020 (come precedentemente stabilito dal decreto “Cura Italia” - articolo 68, comma 3, D. L. n. 18/2020) al 1° marzo 2021 il termine entro cui sarà possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5, D.L. n. 119/2018) e per il “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge n. 145/2018).

Si rammenta che tali versamenti sono stati oggetto di numerose proroghe nel corso del 2020, infatti dapprima l’art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto il differimento all’01 giugno 2020 dei termini di versamento scaduti rispettivamente il 28 febbraio 2020 e 31 marzo 2020; successivamente l’art. 154, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha disposto che il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determinava l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale di tali rate fosse stato effettuato entro il 10 dicembre 2020.

Ora l’art. 4 del Decreto in esame proroga tale ultimo termine all’01 marzo 2021. Pertanto, per i soggetti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato/insufficiente/tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata qualora si provveda al loro integrale pagamento entro la predetta data.



5. ESTENSIONE DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 137 DEL 2020 AD ULTERIORI ATTIVITÀ ECONOMICHE


L’articolo 6 estende ad altri operatori economici (diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori) il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 137/2020. Ora l’indennizzo spetta anche a coloro che esercitano, come attività prevalente, una di quelle richiamate nell’allegato 1 al decreto “Ristori-quater” (allegato 3 alla presente circolare), con partita IVA attiva al 25 ottobre 2020.

L’articolo in esame sottolinea tuttavia come trovino applicazione anche per questi nuovi soggetti le disposizioni di cui alla norma istitutiva (art. 1 del D.L. 137/2020) e, dunque tutti i relativi meccanismi applicativi:

  1. requisito del “calo del fatturato”: diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno 1/3 tra il mese di aprile 2020 e lo stesso mese del 2019, ad eccezione dei soggetti che hanno aperto partita Iva dal 01 gennaio 2019 (per i quali non è richiesto);

  2. per i soggetti che hanno già fruito del contributo ex D.L. 34/2020 è previsto l’attribuzione automatica (una volta esperiti i controlli sulla presenza dei requisiti ex D.L. 137/2020); l’Agenzia calcola il contributo applicando la “percentuale di ristoro” (i nuovi codici sono tutti connotati da un’unica “percentuale di ristoro” del 100%) all’entità del contributo già riconosciuto;

  3. i soggetti che non hanno presentato l’istanza (entro il 13 agosto 2020) per il contributo ex D.L. 34/2020 sono tenuti alla presentazione del nuovo modello approvato entro il 15 gennaio 2021.



6. RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE


L’articolo 7 apporta una serie di modifiche, alcune a carattere definitivo, altre temporanee, legate all’attuale situazione emergenziale, all’istituto della dilazione dei ruoli (articolo 19, D.P.R. n. 602/1973).

Di seguito le nuove regole previste a regime, a partire dai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dalla data di entrata in vigore del decreto “Ristori-quater” (30 novembre 2020):

  • dalla data di presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all’eventuale decadenza della richiesta, sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell’istanza) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

  • non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta;

  • il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Invece, con carattere temporaneo, per le sole istanze presentate fino al 31 dicembre 2021:

  • è innalzata da 60mila a 100mila euro la soglia dell’importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;

  • la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate (invece che le ordinarie cinque), anche non consecutive. Si tratta in sostanza del prolungamento della disposizione dettata dal decreto “Cura Italia” (articolo 68, comma 2-ter, D.L. n. 18/2020), in base alla quale, per le dilazioni in essere all’8 marzo 2020 o riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, era già stato previsto che la decadenza scattasse in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.

In aggiunta viene disposto che:

  • i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali prima dell’inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento sancito dal decreto “Cura Italia” (articolo 68, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 18/2020) è intervenuta decadenza dal beneficio, possono essere oggetto di una nuova richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza dover prima saldare le rate già scadute, come invece ordinariamente richiesto dalla norma;

  • la disposizione che consente di accordare nuove dilazioni in relazione ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate, è estesa anche ai debiti per i quali, alla medesima data, è venuta meno l’efficacia delle rottamazioni “prime edizioni” (articolo 6, D.L. n. 193/2016; articolo 1, comma 4 e seguenti, D.L. n. 148/2017).


7. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU


L’articolo 8 dispone che l’esenzione IMU della prima e della seconda rata 2020, così come introdotta dai vari “D.L. Covid”, che richiedevano la coincidenza tra gestore e titolare dell’immobile, trova applicazione anche in tutti i casi in cui il secondo è soggetto passivo d'imposta, anche se non proprietario del bene.

Per effetto dell’articolo, pertanto, l’esenzione compete anche se chi svolge l’attività non è proprietario ma è titolare di un diritto reale di godimento o è utilizzatore in forza di un contratto di leasing o ancora è concessionario di beni demaniali. Dal momento che la norma è entrata in vigore il 30 novembre, non si riscontrano particolari problemi per il calcolo del saldo IMU in scadenza il 16 dicembre; qualche dubbio sorge con riferimento all’acconto. I richiami normativi inseriti nel comma 1 dell’articolo in oggetto investono anche il versamento della rata di acconto IMU comportandone, di conseguenza, la retroattività.

Nel caso in cui sia stata versata in via cautelativa l'imposta a giugno, risultante ora non dovuta per effetto del recente chiarimento normativo, la strada più semplice è rappresentata dalla possibilità di compensare l'eccedenza in sede di saldo, qualora ci sia dell'imposta da versare. In caso contrario, è possibile chiedere il rimborso entro cinque anni dal pagamento. In alternativa, è ammessa la compensazione con il tributo 2021 se previsto dal regolamento comunale.

Si rammenta infine che le esenzioni introdotte dai vari D.L. non dipendono dalla categoria catastale dell’immobile ma dalla sua destinazione d’uso, ad eccezione di:

  1. alberghi e pensioni, che sono esenti solo se accatastati come D2;

  2. unità in uso alle imprese che svolgono attività fieristica, che devono rientrare nella categoria D;

  3. teatri, sale da concerto e cinema accatastati come D3.



A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



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