Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.10.2020, n. 269 (Edizione straordinaria), il D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, avente la finalità di ristorare le attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte dai DPCM emanati nel mese di ottobre per contenere la diffusione dell’epidemia da coronavirus, nonché di sostenere i lavoratori che vi sono impiegati.
Di seguito forniamo un approfondimento dei primi dieci articoli del provvedimento, che ne costituiscono il Titolo I, riservato al “sostegno alle imprese e all’economia” (il Titolo II, articoli 11-17, detta “disposizioni in materia di lavoro”; il Titolo III, articoli da 18 a 33, racchiude “misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti”).
ART. 1: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE
L’articolo in esame è forse il più importante dell’intero impianto normativo, in quanto introduce un contributo a fondo perduto, in versione modificata rispetto al contributo istituito dal D.L. c.d. “Rilancio” (previsto dall’art. 25 D.L. 34/2020), in quanto destinato agli operatori (prevalentemente dei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto), al fine di ristorarli parzialmente dalle perdite conseguenti alle misure restrittive introdotte dagli ultimi DPCM, specialmente quello del 24 ottobre 2020.
Soggetti beneficiari
Destinatari del “nuovo” contributo a fondo perduto sono:
Operatori economici (imprese o professionisti) con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 (N.B.: l’attivazione della partita IVA a decorrere dal 25 ottobre non consente di usufruire del beneficio);
che svolgono quale attività prevalente una delle attività contemplate nell’allegato 1 al D.L. “Ristoro” (allegato alla presente comunicazione “tabella cod. ateco Ristori”). In attesa di chiarimenti, si deve ritenere che per individuare l’attività prevalente si debba fare riferimento alle risultanze all’Agenzia delle Entrate (Cassetto Fiscale).
Giova sottolineare come il comma 2 del medesimo art. 1 introduca la possibilità, ad opera del MISE, di individuare ulteriori codici attività relativi a settori economici aventi diritto al contributo, purché “siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive” introdotte dal citato D.P.C.M.
Rispetto a quanto disciplinato per il previgente contributo previsto dal D.L. “Rilancio”, non è più previsto il limite dei ricavi/compensi nel periodo 2019, precedentemente stabilito nel limite di cinque milioni di euro.
Dalla lettura normativa si evince come tale contributo non spetti ai soggetti la cui partita Iva:
risulti attivata successivamente al 25 ottobre 2020;
risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
rimangono comunque in vigore le limitazioni già individuate per il precedente contributo dalla C.M. 22/2020 (es: studi associati).
Requisiti oggettivi
In maniera analoga a quanto previsto per il contributo a fondo perduto del D.L. Rilancio, anche in questo caso il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto al totale fatturato/corrispettivi del corrispondente mese di aprile 2019 (dunque si è registrata una diminuzione di 1/3). A tal proposito, giova ricordare che due recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del fatturato, il quale va determinato facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi (vanno quindi considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA dei mesi di aprile 2019 e di aprile 2020), cui si aggiungono le operazioni esonerate da emissione di fattura e da certificazione del corrispettivo.
Per quanto concerne le fatture differite, è necessario prendere a riferimento la data dei documenti di trasporto (o equipollenti) richiamati nella fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo.
Il requisito del calo del fatturato non trova applicazione per i soggetti che hanno iniziato l’attività (aperto la partita IVA) a far data dal 01 gennaio 2019.
Esempio di calcolo:
Contributo spettante
Un’altra importante novità rispetto al precedente contributo previsto da D.L. “Rilancio” riguarda le modalità di calcolo.
Anzitutto è da sottolineare come questo nuovo beneficio sia determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto richiedente abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In ogni caso, si evidenzia come l’importo del contributo non possa superare € 150.000, limite da intendersi per unità produttiva nella specifica fattispecie di alberghi e simili.
SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO DEL D.L. RILANCIO
Per questi soggetti il “nuovo” contributo viene parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza.
Nello specifico, si rammenta che il D.L. “Rilancio” quantificava il contributo spettante come percentuale da applicare alla riduzione del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (20% fino a € 400.000, 15% da € 400.000 a € 1.000.000 e 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000).
Il D.L. “Ristori” prevede che il “nuovo” contributo sia pari ad una “quota” di quanto calcolato in precedenza, differenziata a seconda del codice ATECO del richiedente, come da allegato 1 del decreto (allegato alla presente comunicazione “tabella cod. ateco Ristori”).
Tale coefficiente di moltiplicazione (“percentuale di ristoro”) varia tra un massimo del 400% (riservato al cod. 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo night-club e simili”) ed un minimo del 100% (sole attività di taxi e di noleggio di autovetture con conducente), dove tutte le restanti attività sono interessate dal coefficiente del 150% o del 200%.
Il contributo sarà quindi pari a:
(Contributo già percepito ex art. 25 D.L. 34/20) x (Moltiplicatore)
Come già anticipato, anche ai soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 01 gennaio 2019 è riconosciuto il contributo, alla stregua di quanto previsto anche dal D.L. “Rilancio”. Per questi soggetti, il citato D.L. riconosceva il contributo nella misura minima (€ 1.000 per le persone fisiche, € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) anche in assenza del requisito del calo del fatturato.
Anche per questi soggetti il nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando alla misura minima percepita il moltiplicatore previsto in funzione del codice attività prevalente esercitato.
È importante sottolineare come per questi soggetti venga espressamente previsto che il contributo sarà corrisposto in automatico dall’Agenzia delle Entrate, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
L’accredito, secondo quanto dichiarato dai Ministri competenti, viene previsto entro il prossimo 15 novembre.
SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO L'STANZA DI CONTRIBUTO EX D.L. RILANCIO
Per questi soggetti sarà necessario presentare apposita istanza, redatta sul medesimo modello e seguendo la medesima procedura telematica delineata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, secondo le tempistiche determinate da un prossimo provvedimento della stessa Agenzia, ancora da emanarsi. L’accredito viene previsto entro il 15 dicembre 2020.
In merito alla determinazione del contributo, non vi sono sensibili differenze rispetto al caso esaminato in precedenza.
Il primo step è calcolare la differenza tra il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019, quantificati secondo le modalità già descritte.
Successivamente, è necessario applicare le seguenti percentuali alla differenza rilevata:
20% per le società aventi un volume di ricavi/compensi del 2019 non superiori a € 400.000;
15% per le società aventi un volume di ricavi/compensi del 2019 superiori a € 400.000 ed inferiori a € 1.000.000;
10% per le società aventi un volume di ricavi/compensi del 2019 superiore ad € 1.000.000.
Come ultimo passaggio, è necessario applicare il nuovo moltiplicatore introdotto, in ragione del codice attività prevalente esercitato (si veda allegato “tabella cod. ateco Ristori”).
Caratteristiche del contributo
Il comma 10 dell’art. 1 in esame dispone espressamente che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 7 a 14, del D.L. 34/20”.
Anche il nuovo beneficio, quindi:
non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il comma 12 prevede invece che venga erogato nel rispetto del “Quadro temporaneo” degli aiuti di Stato, previsti dalla Commissione UE nella comunicazione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche; di conseguenza:
il cumulo degli aiuti nel periodo di emergenza Covid-19 non può superare il limite di € 800.000 per singola impresa (o “gruppo di imprese”, come da circolare Dipartimento delle Politiche comunitarie datata 18 giugno 2020, pubblicata solo di recente);
tra gli aiuti sono compatibili (nel senso che si sommano) agli aiuti in regime “de minimis”;
è ammesso anche per le imprese “in difficoltà” al 31 gennaio 2019 (purché non in procedura fallimentare).
Regime sanzionatorio
Per la successiva attività di controllo si applicano, ordinariamente, gli artt. 31 e segg. Dpr 600/73. In caso di riscontro della mancata spettanza del contributo (anche a causa del mancato superamento della verifica antimafia), l’Agenzia procede ad un “atto di recupero” (termine di decadenza di otto anni) del contributo non spettante, applicando la sanzione “per credito inesistente” (ex art. 13 comma 5 D.lgs. 471/97, dal 100% al 200% delle somme), oltre agli interessi di mora (ex art. 20, D.P.R. num. 602/73 nella misura del 4% annuo).
Troveranno inoltre applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 316-ter c.p.: reclusione da sei mesi a tre anni per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
Cessazione dell’attività
In ultimo, riteniamo importante sottolineare che nel caso in cui successivamente all'erogazione del contributo l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza telematica, il quale risulterà destinatario del citato atto di recupero, è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo.
ART. 2: RIFINANZIAMENTO COMPARTO DEL FONDO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1957, N.1295
L'articolo interviene sul fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato dall’Istituto per il credito sportivo allo scopo di erogare contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi per le esigenze di liquidità del comparto, incrementandolo di cinque milioni di euro, limitatamente all’anno 2020. Il Fondo opera quasi esclusivamente con soggetti di natura dilettantistica (Asd e Ssd), enti morali e federazioni sportive.
ART. 3: FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETà SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L’articolo istituisce il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione iniziale di cinquanta milioni di euro per l’anno 2020, destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa di Asd a Ssd che hanno cessato o ridotto l’attività a seguito delle misure interdittive disposte dai Dpcm di contrasto all’epidemia da Covid-19.
ART. 4: SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLA PRIMA CASA
Viene estesa dal 30 ottobre a tutto il 2020 l’efficacia della disposizione contenuta nel decreto “Cura Italia” (articolo 54-ter, D.L. 18/2020), con la quale il legislatore, per arginare gli effetti della pandemia su soggetti deboli (i debitori) minacciati della perdita della propria casa, ha stabilito la sospensione di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (ex articolo 555, Codice di procedura civile) riguardante l’abitazione principale del debitore.
ART. 5: MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA
L’articolo interviene per agevolare ulteriormente il comparto turistico, prevedendo che:
il fondo istituito presso il Mibact per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo (articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020), per il 2020 venga incrementato di cento milioni;
il fondo istituito presso il Mibact per sostenere agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici (articolo 182, comma 1, D.L. 34/2020), per il 2020 venga incrementato di quattrocento milioni;
il fondo istituito presso il Mibact per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020), destinato tra l’altro al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, rinvio o ridimensionamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre a causa della pandemia, per il 2020 venga incrementato di cinquanta milioni;
le disposizioni in materia di rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (articolo 88, commi 1 e 2, D.L. 18/2020) si applicano, per i soli spettacoli dal vivo, anche dalla data di entra in vigore del DPCM 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021;
l’utilizzabilità del tax credit vacanze, ossia il bonus per pagare servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast (articolo 176, Dl 34/2020), è estesa al 30 giugno 2021, con possibilità di presentare domanda di assegnazione fino al 31 dicembre 2020.
ART. 6: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL'EXPORT E AL SISTEMA DELLE FIERE INTERNAZIONALI
L’articolo in oggetto prevede il rifinanziamento del c.d. “fondo 394” (articolo 2, D.L. 251/1981) e del c.d. “fondo per la promozione integrata” (articolo 72, D.L. 18/2020), per la finalità di cui alla lettera d), ossia la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul “fondo 394”.
Vengono inoltre estesi i benefici previsti per le fiere internazionali (articolo 91, D.L. 104/2020) alle imprese la cui attività prevalente è l’organizzazione di fiere di rilievo internazionale.
ART. 7: MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE APPARTENENTI ALLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
Mediante l’articolo 7 vengono riconosciuti, nel limite complessivo di cento milioni per l’anno 2020, contributi a fondo perduto per le imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, le quali risultano anch’esse interessate dalle misure restrittive anti Covid.
Un decreto interministeriale (Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) dovrà definire la platea dei beneficiari e i criteri per accedere all’indennizzo.
ART. 8: CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA
L’articolo 8 prevede l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del c.d. “bonus affitti”, ossia il riconoscimento di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (nella misura del 60%) e affitto d’azienda (nella misura del 30%).
Prima di entrare nel dettaglio dei requisiti e delle novità introdotte dall’articolo in oggetto, si propone un breve excursus normativo inerente il suddetto bonus.
L’art. 65, D.L. 18/2020 (“Cura Italia”), ha originariamente introdotto un credito d’imposta destinato alle sole imprese, in relazione ai canoni di locazione degli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), in una misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
L’art. 28, D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha ampliato la portata applicativa del bonus, prevedendo l’estensione:
a tutti i soggetti passivi (compresi professionisti ed Enti Non Commerciali, sia per gli immobili utilizzati nell’attività istituzionale che in quella commerciale eventualmente esercitata), senza limitazione in relazione alla tipologia di attività svolta;
a qualsiasi immobile di categoria catastale non residenziale (cioè strumentale “per natura”);
ai canoni di locazione dei mesi di marzo (in alternativa al bonus di cui al D.L. 18/2020), aprile e maggio 2020 (aprile/maggio/giugno per gli esercenti attività alberghiera/agrituristica "stagionale");
ma introducendo una limitazione di tipo reddituale: per poter usufruire del bonus, infatti si dovevano aver conseguito ricavi/compensi nel periodo 2019 non superiori ad Euro cinque milioni, con la sola eccezione dei soggetti esercenti attività alberghiera.
L’art. 77, D.L. 104/2020 (“Decreto Agosto”) ha modificato ulteriormente la disciplina, estendendo il bonus al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive), introducendo l'irrilevanza del limite dei ricavi 2019 (di Euro cinque milioni) a favore delle strutture termali.
L'art. 8 del c.d. “Decreto Ristori” ha ora disposto la proroga del credito d’imposta ai canoni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Requisiti soggettivi
La principale novità introdotta consiste nel fatto che il bonus non spetta più in via generalizzata a tutte le attività produttive che utilizzano un immobile in locazione o con affitto d’azienda: esso risulta, infatti, limitato esclusivamente alle imprese la cui attività risulta danneggiata dalla sospensione a seguito delle limitazioni imposte dal DPCM 24 ottobre 2020, come da elenco dei codici ATECO presente nell’allegato 1 al decreto (allegato alla presente comunicazione “tabella cod. ateco Ristori”).
Viene inoltre previsto che il credito spetti indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi registrato nel 2019, risultando, pertanto, esteso ai soggetti con ricavi/compensi superiori a cinque milioni di euro.
Requisito oggettivo
Rimangono applicabili le disposizioni previste dalla norma originaria (art. 28 del D.L. 34/2020), tra cui, in particolare, la condizione di riduzione del fatturato: pertanto, per poter usufruire del bonus, è necessario che il fatturato/corrispettivi registrati in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 risulti inferiore per almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019.
Viene confermata la deroga a favore dei soggetti che hanno iniziato l’attività dal 01 gennaio 2019 (data di apertura della Partita IVA) ed ai soggetti con domicilio fiscale/sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020, per i quali il requisito del calo del fatturato continua a non applicarsi.
Ammontare del credito
Il credito d’imposta spetta nella misura del:
60% dei canoni di locazione/concessione di immobili ad uso non abitativo;
30% per i canoni di affitto d’azienda/prestazioni complesse.
Si sottolinea come, per espressa previsione normativa, venga confermata la necessità che il canone sia pagato nel periodo di imposta 2020, fattispecie che potrebbe rivelarsi problematica, soprattutto per le mensilità riferite ai canoni di novembre e dicembre. Si auspicano interventi agevolativi in sede di conversione in legge.
In luogo dell’utilizzo diretto, rimane possibile la cessione (anche parziale) del credito d’imposta ad altri soggetti (incluso il locatore), con le procedure previste dal Provvedimento del 01 luglio 2020.
Anche il presente credito risulta non imponibile ai fini dei redditi e dell’IRAP.
ART. 9: CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU
L’articolo dispone l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU 2020, in scadenza il prossimo 16 dicembre, per gli immobili e relative pertinenze in cui sono svolte le attività economiche contraddistinte dai codici ATECO indicati nell’allegato 1 al decreto (allegato alla presente comunicazione “tabella cod. ateco Ristori”).
Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata. Restano in ogni caso confermate le disposizioni del decreto “Agosto” in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo (articolo 78, D.L. 104/2020), secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata; pertanto, per le fattispecie individuate dalla precedente norma (immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali, immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni), l’esonero dal versamento del tributo comunale si applica indipendentemente dal fatto che le stesse siano comprese anche nella tabella e che la nuova norma, in generale, prescrive la condizione della coincidenza tra proprietario e operatore economico.
ART. 10: PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770
Mediante l’articolo in oggetto, entra in vigore la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2020 relativo all’anno d’imposta 2019, che sarebbe scaduto lunedì 2 novembre (in considerazione del fatto che il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato) ora spostato al 10 dicembre 2020.
La presente proroga ha anche l’effetto di differire al 10 dicembre il termine per provvedere, qualora non ancora effettuato, all’invio telematico delle “Certificazioni Uniche 2020”, relative ai redditi 2019 non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
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