Legge di bilancio 2026 – Nuovo iper-ammortamento
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Reggio Emilia, 16/2/2026
Circolare 12|2026
La Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025 – art. 1 commi 427-436) reintroduce l’iper- ammortamento, sostituendo i crediti d’imposta 4.0 e Transizione 5.0.
Come già previsto in edizioni precedenti, l’iper-ammortamento consiste in una maggiorazione del costo fiscale di acquisizione di beni strumentali, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria.
Le modalità attuative della nuova agevolazione saranno stabilite da un decreto MIMIT e la gestione delle procedure di accesso e di controllo sarà affidata al GSE.
1. Beneficiari.
L'agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
Sono invece escluse:
• le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale anche prevista da leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Sono inoltre esclusi:
• coloro che esercitano un’attività artistica o professionale;
• i soggetti che non determinano il reddito d’impresa in modo analitico, quali, ad esempio, coloro che si avvalgono del regime forfettario.
In ogni caso, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Nel caso di beni acquistati in leasing, può accedere all’agevolazione il locatario.
2. Investimenti agevolabili.
Sono agevolabili gli investimenti in:
• beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi interconnessi al sistema aziendale (Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026 che aggiornano i vecchi allegati A e B della Legge n. 232/2016);
• beni strumentali materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni che erano oggetto del credito d’imposta 5.0).
Gli investimenti in beni strumentali:
• devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
• riguardare beni prodotti nella UE o in Stati compresi nello SEE.
3. Ambito temporale.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il momento di effettuazione dell’investimento coincide con il momento in cui il costo acquisisce competenza fiscale ex art. 109 TUIR. In caso di acquisto dei beni, rilevano quindi:
- la data di consegna o spedizione
- o, se diversa e successiva, la data di trasferimento della proprietà, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Nel caso di leasing, rileva la data di consegna al locatario.
L’entrata in funzione del bene e l’interconnessione potranno essere effettuate anche successivamente.
4. Misura dell’agevolazione.
L’iper-ammortamento 2026 consiste in una maggiorazione extracontabile (in dichiarazione dei redditi) del
costo di acquisizione del bene, valida ai fini delle imposte sui redditi e non ai fini IRAP.
La maggiorazione extracontabile si concretizza in una deduzione che deve essere fruita:
- per quanto riguarda gli ammortamenti, in base alla loro durata, calcolata secondo coefficienti fiscali, ridotti alla metà nel primo esercizio;
- per quanto riguarda il leasing, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti fiscali.
Le aliquote della maggiorazione variano in base all’importo dell’investimento e seguono tre scaglioni:
· 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· 100% per la quota di investimento compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
· 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro.
5. Cumulabilità e coordinamento con altre agevolazioni.
L’iper-ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni, purché non coprano le medesime quote di costo e non superino il costo sostenuto; la sua base di calcolo deve quindi essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti a qualunque titolo per le stesse spese ammissibili.
È espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0”. Per gli investimenti prenotati entro il 31/12/2025, il credito d’imposta 4.0 continua a spettare anche se la consegna e l’entrata in funzione del bene avvengono entro il 30/06/2026.
6. Perdita del beneficio e investimenti sostitutivi.
Il beneficio viene meno nei casi in cui, durante il periodo di fruizione della maggiorazione, il bene agevolato:
- viene ceduto
- o viene destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti al soggetto beneficiario.
È possibile evitare la decadenza del beneficio nel caso in cui, nel periodo di imposta di realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche
analoghe o superiori.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue in parallelo con le quote di ammortamento residue, fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
7. Acconti.
Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026, l’acconto IRPEF/IRES deve essere calcolato senza tener conto dell’iper-ammortamento.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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